Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 142 del 30/12/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che, in presenza di immobile estero in comunione tra nudi proprietari e usufruttuari, entrambi i titolari del diritto reale devono compilare il quadro RW indicando la propria quota, senza aggiornare negli anni il valore indicato, che corrisponde al costo storico di acquisto documentato.

Obbligo di monitoraggio RW per nuda proprietà e usufrutto

Obbligo di monitoraggio RW per nudi proprietari e usufruttuari

La risoluzione affronta l’applicazione dell’obbligo di monitoraggio fiscale al quadro RW nel caso di un immobile estero sul quale insistono diritti reali diversi, in particolare nuda proprietà e usufrutto. Il chiarimento riguarda soprattutto il criterio di valorizzazione da indicare in dichiarazione e la ripartizione dell’importo tra i contitolari.

Quesito posto dal contribuente

L’istante rappresenta che, nel 1996, i genitori hanno acquistato un immobile a Mentone, di cui detengono l’usufrutto, mentre l’istante e il fratello detengono in comunione la nuda proprietà. Alla luce della circolare n. 45/E del 13 settembre 2010, che ha esteso l’obbligo di compilazione del quadro RW sia ai nudi proprietari sia agli usufruttuari, viene chiesto:

  • quale valore debba essere indicato in dichiarazione;
  • se ciascun contitolare debba indicare il 50 per cento del prezzo di acquisto oppure la quota di valore della propria posizione giuridica;
  • se il valore debba essere quello risultante dall’atto di acquisto o debba essere aggiornato di anno in anno secondo i criteri di valutazione di nuda proprietà e usufrutto.

Soluzione proposta dal contribuente

I contitolari ritenevano corretto compilare il modulo RW indicando ciascuno il 50 per cento del valore dell’immobile.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che prevede l’obbligo di compilazione del quadro RW per persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni equiparate fiscalmente residenti in Italia che detengano, al termine del periodo d’imposta, investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria di importo complessivo superiore a 10.000 euro, potenzialmente idonei a produrre redditi imponibili in Italia.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, secondo cui, a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2009 (Unico 2010), devono essere indicate nel quadro RW non solo le attività estere che producono effettivamente redditi imponibili, ma anche quelle che ne consentono la produzione in via astratta o potenziale.

Principi affermati sulla titolarità dei diritti reali

In base alla circolare n. 45/E del 13 settembre 2010, l’obbligo di monitoraggio sussiste per la detenzione di attività finanziarie e patrimoniali a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalla modalità di acquisizione, quindi anche se il bene proviene da eredità o donazione.

La risoluzione ribadisce che, quando su un medesimo bene coesistono più diritti reali, come nuda proprietà e usufrutto:

  • il monitoraggio è dovuto sia dal nudo proprietario sia dall’usufruttuario;
  • ciò deriva dal fatto che entrambe le posizioni possono generare redditi di fonte estera.

Ragioni dell’obbligo per ciascun titolare

L’Agenzia osserva che:

  • l’usufruttuario può cedere il diritto oppure concedere in locazione l’immobile;
  • il titolare della nuda proprietà può cedere il diritto e, una volta estinto l’usufrutto, cedere o locare l’immobile in piena proprietà.

Per questo motivo, entrambi i soggetti sono tenuti al monitoraggio fiscale.

Compilazione del quadro RW in caso di comunione o cointestazione

La risoluzione richiama anche i chiarimenti già forniti per i beni detenuti in comunione o cointestati. In tali ipotesi la compilazione del quadro RW deve riguardare la sola quota di competenza quando l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari, come avviene per:

  • azioni in comunione;
  • immobili in comproprietà.

Diversamente, quando ciascun cointestatario dispone pienamente del bene, il quadro RW va compilato per l’intero valore da ciascun intestatario. Viene citato, come esempio, il conto corrente cointestato tra coniugi, sul quale ciascun intestatario può operare senza limiti di importo.

Indicazioni per i nudi proprietari

Nel caso esaminato, per i nudi proprietari non si ravvisano particolari criticità: essi devono indicare nel quadro RW il valore della nuda proprietà così come risultante dall’atto costitutivo del diritto, suddiviso al 50 per cento, trattandosi di comunione del diritto.

La motivazione è che ciascun soggetto può disporre soltanto della propria quota di spettanza.

Indicazioni per gli usufruttuari

Quanto ai titolari del diritto di usufrutto, l’Agenzia precisa che, in presenza di più usufruttuari, ciascuno può disporre solo della propria quota del diritto, nel rispetto della destinazione economica del bene e delle eventuali limitazioni contenute nel titolo costitutivo.

Pertanto, gli usufruttuari devono indicare nel quadro RW la quota di competenza risultante dall’atto di acquisto del diritto.

Valore da indicare e assenza di aggiornamenti

Per quanto riguarda l’importo da riportare nel quadro RW, il contribuente deve indicare:

  • il costo storico di acquisto della proprietà o degli altri diritti reali sull’attività finanziaria o sull’investimento;
  • il valore risultante dalla documentazione probatoria;
  • maggiorato degli eventuali oneri accessori, come spese notarili e oneri di intermediazione.

Sono esclusi gli interessi passivi.

La risoluzione chiarisce inoltre che tale valore non deve essere aggiornato negli anni successivi.

Conclusione operativa

In sintesi, l’Agenzia stabilisce che:

  • sia il nudo proprietario sia l’usufruttuario sono soggetti all’obbligo di monitoraggio;
  • ciascuno deve indicare la propria quota di diritto reale, e non il 50 per cento del prezzo dell’immobile in quanto tale;
  • il valore da esporre è quello storico di acquisto, comprensivo degli oneri accessori ammessi;
  • non è previsto alcun adeguamento annuale del valore indicato in dichiarazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.