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Risoluzione

Risoluzione n. 141 del 30/12/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le vincite conseguite partecipando a giochi on-line esteri rientrano tra i redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. d), TUIR e vanno tassate per l’intero importo percepito, senza deduzione delle spese. Inoltre, il conto corrente estero utilizzato per il gioco è soggetto a monitoraggio nel modulo RW se supera i 10.000 euro, con indicazione delle consistenze e dei trasferimenti; i prelievi e pagamenti per spese non sono invece oggetto di monitoraggio.

Tassazione delle vincite da giochi on-line e obblighi RW

Vincite da giochi on-line e monitoraggio fiscale del conto estero

La risoluzione affronta il trattamento fiscale delle vincite conseguite tramite un casinò on-line estero e i correlati obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale. Il documento stabilisce che tali vincite sono imponibili come redditi diversi e che il conto corrente estero utilizzato per partecipare al gioco può dover essere indicato nel modulo RW della dichiarazione dei redditi.

Quesito presentato

Il contribuente aveva realizzato, nel 2009, vincite accedendo via internet a un casinò on-line non residente in Italia. Il gioco avveniva mediante somme prelevate da un conto corrente infruttifero detenuto presso un intermediario finanziario con sede nell’isola di Man. Le vincite venivano accreditate sul medesimo conto senza ritenute. Si chiedeva:

  • quale fosse la corretta tassazione delle vincite;
  • se tali somme dovessero essere indicate nel modulo RW.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo l’istante:

  • le vincite al casinò on-line costituivano redditi diversi da tassare secondo il principio di cassa;
  • la vincita percepita andava indicata nel rigo RL15 del quadro RL del modello Unico, tenendo conto del versamento effettuato per accedere al gioco;
  • ai fini del modulo RW, la Sezione II andava compilata solo se la consistenza al 31 dicembre era superiore a 10.000 euro, barrando la colonna 4 per il conto infruttifero;
  • la Sezione III doveva riportare il valore complessivo dei trasferimenti di denaro dall’Italia all’estero per il gioco e dall’estero all’Italia per l’utilizzo delle somme.

Inquadramento normativo delle attività di gioco

L’Agenzia richiama preliminarmente l’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sottolineando che la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa solo a soggetti concessionari o autorizzati. La regola vale anche quando l’attività è svolta tramite siti web registrati o con server ubicati all’estero e/o gestiti da operatori stranieri.

Trattamento fiscale delle vincite

Le vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line rientrano nell’articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR, che include tra i redditi diversi:

  • le vincite delle lotterie;
  • i concorsi a premio;
  • i giochi e le scommesse organizzati per il pubblico;
  • i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte.

L’articolo 69, comma 1, del TUIR prevede che tali somme costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione. Ne deriva che il contribuente deve tassare l’intero importo delle vincite percepite, senza considerare le spese sostenute per produrle, quindi senza scomputare i versamenti effettuati per giocare.

Obblighi dichiarativi e indicazione nel modello Unico

L’Agenzia chiarisce che, poiché nel caso concreto il reddito è erogato da un soggetto non sostituto d’imposta, il contribuente deve adempiere agli obblighi dichiarativi. Le vincite devono essere riportate nel rigo RL15 del quadro RL del modello Unico.

Monitoraggio fiscale del conto corrente estero

Ai fini del monitoraggio fiscale, viene richiamato l’articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, che impone la compilazione del modulo RW alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici fiscalmente residenti in Italia che, al termine del periodo d’imposta, detengano investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria per un ammontare complessivo superiore a 10.000 euro.

Le attività di natura finanziaria, come i conti correnti esteri, vanno indicate nel modulo RW quando superano tale soglia, in quanto suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Sezione II del modulo RW: consistenze

Per il caso esaminato, il conto corrente estero deve essere indicato nel modulo RW perché costituisce un’attività finanziaria soggetta a monitoraggio. In particolare, se supera la soglia di 10.000 euro, il contribuente deve:

  • compilare la Sezione II per indicare la consistenza del conto al 31 dicembre;
  • barrare la colonna 4 per segnalare che il conto è infruttifero.

L’Agenzia richiama anche la presunzione di redditività dell’articolo 6 del decreto-legge n. 167 del 1990, secondo cui le attività finanziarie sono considerate fruttifere nella misura del tasso ufficiale medio di riferimento del periodo d’imposta, salvo diversa indicazione in dichiarazione o prova contraria. Se il conto non produce redditi per effetto della normativa o prassi estera, è opportuno acquisire dalla banca estera documenti o attestazioni che lo dimostrino.

Redditi eventualmente prodotti dal conto estero

Qualora il conto corrente estero produca interessi, questi devono essere indicati nell’apposita sezione del quadro RM. In tal caso il contribuente deve autoliquidare l’imposta sostitutiva applicando la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta che sarebbe stata applicata da un sostituto d’imposta italiano; nella fattispecie, l’aliquota indicata è del 27 per cento.

Sezione III del modulo RW: trasferimenti da e verso l’estero

Sempre se è superata la soglia di 10.000 euro, il contribuente deve compilare anche la Sezione III del modulo RW per i trasferimenti che hanno interessato l’attività estera nel periodo d’imposta. Devono essere indicati:

  • i versamenti dall’Italia verso il conto corrente estero;
  • i trasferimenti dall’estero verso l’Italia su un conto corrente intestato al medesimo contribuente.

I trasferimenti vanno indicati anche se al termine dell’anno il contribuente non detiene più il rapporto perché intervenuto il disinvestimento o l’estinzione del conto. Rileva inoltre il fatto che i trasferimenti possano avvenire tramite intermediari residenti, intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito.

Non sono invece oggetto di monitoraggio i pagamenti effettuati, anche tramite carte di credito o assegni, per l’acquisto di beni o per spese correnti utilizzando le disponibilità del conto estero.

Esonero dalla compilazione del modulo RW

La risoluzione ricorda un’ipotesi di esonero dall’obbligo di compilazione del modulo RW per i conti correnti esteri, quando il contribuente impartisca alla banca estera apposita disposizione di bonificare gli interessi maturati, immediatamente e comunque entro il mese di maturazione, su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, con indicazione in causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta estera.

La possibilità di impartire tale disposizione è richiamata anche per i conti infruttiferi, in quanto potrebbe riguardare proventi futuri derivanti da eventuali modifiche contrattuali.

Conclusioni operative

In sintesi, la risoluzione afferma che:

  • le vincite da giochi on-line esteri sono redditi diversi imponibili per l’intero importo percepito;
  • il contribuente deve indicarle nel rigo RL15 del quadro RL del modello Unico;
  • il conto corrente estero è soggetto a monitoraggio nel modulo RW se supera 10.000 euro;
  • nella Sezione II va indicata la consistenza al 31 dicembre e va barrata la colonna 4 se il conto è infruttifero;
  • nella Sezione III vanno indicati i trasferimenti da e verso l’estero inerenti al conto;
  • i pagamenti per beni e spese correnti non costituiscono trasferimenti da monitorare.

Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi esposti.

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