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Risoluzione

Risoluzione n. 2 del 4/01/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i Consorzi di imprese, pur essendo soggetti passivi Ires e destinatari della ritenuta del 10% prevista dall’art. 25 del D.L. 78/2010, possono trasferire ai consorziati che hanno effettivamente eseguito i lavori la quota residua della ritenuta, una volta azzerato l’eventuale debito Ires del Consorzio, purché la scelta risulti da un atto di data certa.

Trasferimento ai consorziati delle ritenute del 10% su bonifici per recupero edilizio ed efficienza energetica

Ritenuta del 10% su bonifici per interventi agevolati e consorzi di imprese

La risoluzione affronta l’applicazione della ritenuta d’acconto del 10% prevista dall’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 sui bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Il chiarimento riguarda i casi in cui gli interventi siano formalmente imputati a un Consorzio con attività esterna, operante con mandato senza rappresentanza, ma siano in realtà eseguiti dai singoli consorziati.

Quesito posto dall’istante

La Confederazione istante rappresenta che, in tali ipotesi, il Consorzio subirebbe la ritenuta del 10% in quanto soggetto autonomo, con successivo scomputo dalle imposte dovute. Tuttavia, poiché i consorzi hanno generalmente finalità mutualistiche e non producono utili tassabili, la ritenuta potrebbe generare:

  • un significativo credito verso l’erario;
  • l’assenza di un debito Ires utile per lo scomputo;
  • l’assenza di valori della produzione rilevanti ai fini Irap o Iva;
  • problemi di liquidità per il Consorzio.

Soluzione prospettata dal contribuente

Per superare tali difficoltà, l’istante propone che il Consorzio possa trasferire le ritenute subite ai consorziati che hanno materialmente eseguito gli interventi, così che questi ultimi possano scomputarle dalle proprie imposte. La volontà di trasferimento dovrebbe risultare da un verbale del Consiglio di amministrazione del Consorzio o da altro atto equipollente.

Inquadramento fiscale dei consorzi

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 73, comma 2, del TUIR, osservando che i consorzi sono espressamente ricompresi tra gli enti diversi dalle società di cui al comma 1, lettere b) e c), e assumono quindi autonoma soggettività passiva ai fini Ires. I consorzi formati da imprese rientrano, in particolare, tra gli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera b), anche perché la loro attività ha natura imprenditoriale ai sensi dell’art. 2602 c.c.

Funzione mutualistica e neutralità economica del Consorzio

La risoluzione evidenzia che il consorzio tra imprese è uno strumento organizzativo dell’attività dei consorziati, destinato a disciplinarne l’attività mediante un’organizzazione comune che assicuri maggiore efficienza. In tale logica, il Consorzio non deve conseguire l’utile dell’opera per poi ripartirlo, ma deve mantenersi neutrale rispetto all’esito economico dell’affare.

Viene richiamata la Risoluzione ministeriale n. 9/888 del 1986, secondo cui:

  • il rendiconto del Consorzio registra, nel dare, i costi di gestione e di esercizio;
  • nell’avere, i contributi periodici versati dalle imprese consorziate, che costituiscono i ricavi del Consorzio;
  • le somme corrisposte dall’ente appaltante non rappresentano ricavi del Consorzio, ma vengono riversate pro quota alle imprese consorziate;
  • tali somme costituiscono ricavi dei consorziati e si contrappongono ai loro costi, facendo emergere direttamente in capo alle singole imprese il risultato dell’appalto.

Ne deriva che l’ordinaria condizione economica del Consorzio è il pareggio, poiché i riflessi economici dell’attività si producono in capo ai consorziati.

Finalità della ritenuta del 10% e criterio di imputazione

L’Agenzia interpreta la ritenuta del 10% dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010 come misura diretta a contrastare la sottrazione di materia imponibile da parte di chi rende prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali. Sul piano logico-sistematico, l’onere della ritenuta dovrebbe quindi gravare non sul soggetto che svolge funzioni meramente strumentali e organizzative, ma su chi esegue effettivamente gli interventi agevolati e ne percepisce i redditi.

Possibilità di trasferire la ritenuta ai consorziati

L’Agenzia conclude che le ritenute subite dai Consorzi di imprese con attività esterna e senza finalità lucrative, per prestazioni di recupero edilizio o riqualificazione energetica, possono essere trasferite ai consorziati che hanno effettivamente eseguito i lavori.

La soluzione è coerente con quanto affermato nella Circolare n. 56 del 2009, richiamata dalla risoluzione, nella quale è stata riconosciuta ai soci o associati la possibilità di riattribuire alle società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR le ritenute residue dopo lo scomputo dall’IRPEF dovuta dai medesimi soggetti, così da consentirne l’utilizzo in compensazione con altre imposte e contributi.

Condizioni e modalità del trasferimento

Il trasferimento della residua quota di ritenuta del 10% è ammesso a condizione che:

  • il Consorzio abbia previamente azzerato il proprio eventuale debito Ires;
  • la volontà di trasferire la ritenuta risulti da un atto di data certa;
  • tale atto possa essere, ad esempio, il verbale del Consiglio di amministrazione;
  • in alternativa, la previsione possa risultare direttamente dall’atto costitutivo del Consorzio.

Vigilanza sull’applicazione uniforme

La risoluzione conclude prevedendo che le Direzioni Regionali vigilino affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme sul territorio.

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