Risoluzione n. 4 del 4/01/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che gli ampliamenti previsti dal Piano Casa, anche se autorizzati in deroga agli strumenti urbanistici locali, restano fiscalmente una nuova costruzione. Di conseguenza, le detrazioni del 36% e del 55% spettano solo per le spese riferibili alla parte esistente o nei casi di fedele ricostruzione, non per la quota di ampliamento.
Detrazioni 36% e 55% per interventi di ampliamento del Piano Casa
Detrazioni fiscali per ampliamenti del Piano Casa
La risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011 chiarisce se gli interventi di ampliamento previsti dal c.d. Piano Casa possano beneficiare delle detrazioni fiscali del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per la riqualificazione energetica. Il documento conclude che, ai fini fiscali, l’ampliamento continua a configurarsi come "nuova costruzione" e non consente, di regola, l’accesso alle agevolazioni sulla parte ampliata.
Quesito posto all’Amministrazione
La Direzione istante chiede se, per gli interventi di ampliamento o ricostruzione previsti dall’art. 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 (Piano Casa), sia possibile fruire:
- della detrazione del 36% prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- della detrazione del 55% prevista dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 per la riqualificazione energetica.
Il dubbio nasce dal fatto che il Piano Casa consente ampliamenti e ricostruzioni in deroga ai piani regolatori comunali e alle norme locali.
Inquadramento normativo richiamato dal contribuente
L’istante richiama l’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, che distingue tra:
- ristrutturazione edilizia: include anche demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell’immobile preesistente, salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento antisismico;
- nuova costruzione: comprende la realizzazione di manufatti fuori terra o interrati e l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente.
Richiama inoltre la prassi secondo cui non sono agevolabili gli interventi di nuova costruzione, salvo i parcheggi pertinenziali, mentre sono ammessi alla detrazione gli interventi di ristrutturazione edilizia che aumentino la superficie utile ma non il volume preesistente, con l’eccezione dei servizi igienici. È anche evidenziato che sono agevolabili le spese per la fedele ricostruzione di edifici demoliti, purché il titolo abilitativo inquadri l’intervento come ristrutturazione edilizia.
Posizione della Direzione istante
La Direzione istante ritiene che:
- gli interventi di ristrutturazione con ampliamento, se al termine dei lavori l’edificio risulta complessivamente diverso per sagoma e volume, siano da qualificare come nuova costruzione;
- non sia possibile scorporare le spese di ampliamento da quelle di ristrutturazione;
- di conseguenza non spettino né la detrazione del 36% né quella del 55% per tali interventi;
- il fatto che il Piano Casa deroghi agli strumenti urbanistici locali non incide sulla natura fiscale dell’intervento, che resta comunque un ampliamento e quindi una nuova costruzione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma l’impostazione restrittiva. Ricorda anzitutto che il Piano Casa, introdotto dall’art. 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, è finalizzato a garantire livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo e consente, tramite leggi regionali, ampliamenti e ricostruzioni in deroga ai piani regolatori locali.
In particolare, il Piano prevede:
- ampliamenti di edifici abitativi esistenti fino al 20% del volume o della superficie coperta;
- la demolizione e ricostruzione, anche in zona differente, di edifici anteriori al 1989 non soggetti a particolari vincoli, con possibile aumento dei volumi del 30%, elevabile al 35% in caso di bioedilizia o installazione di impianti a energie rinnovabili.
Tuttavia, per l’Agenzia valgono le regole fiscali già affermate in materia di ristrutturazione edilizia:
- nella demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo se vi è fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’immobile originario;
- se la demolizione e ricostruzione avviene con ampliamento, l’intervento è fiscalmente una nuova costruzione e la detrazione non spetta sull’insieme;
- se l’edificio viene ristrutturato senza demolizione e con ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente, mentre la porzione ampliata resta esclusa perché costituisce nuova costruzione.
Effetti fiscali sul Piano Casa
L’Agenzia precisa che i criteri sopra richiamati si applicano anche agli interventi realizzati in attuazione del Piano Casa. Il fatto che la disciplina urbanistica regionale consenta deroghe ai piani locali non modifica l’inquadramento fiscale degli interventi, perché le norme derogatorie hanno natura urbanistica e non possono incidere sulle prescrizioni tributarie nazionali.
Ne deriva che gli ampliamenti definiti dall’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 restano, ai fini fiscali, interventi di nuova costruzione e quindi:
- non danno diritto alla detrazione del 36% sulla parte ampliata;
- non danno diritto alla detrazione del 55% sulla parte ampliata;
- possono beneficiare delle agevolazioni solo nei limiti e alle condizioni già previste dalla prassi per gli interventi sulla parte esistente o per la fedele ricostruzione.
Riferimenti di prassi richiamati
La risoluzione richiama espressamente precedenti chiarimenti dell’Agenzia, in particolare:
- circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998;
- circolare n. 121 dell’11 maggio 1998;
- circolare n. 36/E del 2007;
- circolare n. 39/E del 2010.
Conclusione
La risoluzione afferma in modo netto che gli interventi di ampliamento previsti dal Piano Casa non mutano la loro natura fiscale per effetto della disciplina urbanistica regionale. Pertanto, la detrazione del 36% e quella del 55% spettano solo secondo le regole ordinarie già chiarite dalla prassi, e non sulla quota di ampliamento considerata nuova costruzione.
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