Cassazione Civile, Ordinanza n. 18265/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'appalto di servizi di sgombero neve e trattamento antigelo aggiudicato da Anas a un'ATI composta da una mandataria e una mandante, con riparto interno di attività e passività al 51% e 49%. Dopo la revoca dell'aggiudicazione per mancanza del DURC della mandataria, la mandante ha agito per ottenere: la restituzione della quota del 49% dei ricavi incassati dall'ATI per il periodo di esecuzione del servizio; la restituzione dei libretti di circolazione di due automezzi conferiti all'ATI; il risarcimento dei danni per mancato utile e perdita di chance, assumendo che la revoca fosse dipesa da colpa della mandataria. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la mandataria ha proposto quattro motivi: 1) omesso o errato esame delle fatture poste a base della richiesta di rimborso per riparazioni, con deduzioni su violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e vizi di motivazione; 2) erronea valutazione delle prove e mancata ammissione di prova testimoniale, sostenendo che i mezzi fossero stati usati esclusivamente per l'appalto della mandante; 3) omessa motivazione sulla mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile per accertare passività e spese di riparazione; 4) motivazione perplessa e incomprensibile. La controparte ha resistito chiedendo l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in sintesi: la violazione del requisito di chiarezza e autosufficienza dell'esposizione dei fatti ex art. 366 c.p.c., per un ricorso prolisso e costruito per assemblaggio di atti e documenti; la commistione tra censure eterogenee e incompatibili; l'inammissibilità delle doglianze sulla valutazione delle prove, perché in cassazione non è consentito contestare il merito dell'apprezzamento probatorio; la genericità delle censure sulle fatture e sulla motivazione; la preclusione derivante dalla doppia conforme per i motivi di vizio motivazionale; l'insindacabilità in cassazione della valutazione di opportunità sulla CTU, rimessa al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi; la prolissità e l'assemblaggio indiscriminato di atti e documenti possono rendere il motivo inammissibile per difetto di chiarezza e autosufficienza.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La dedotta violazione di legge deve essere distinta dal vizio di motivazione e non può essere sovrapposta a censure che in realtà contestano l'accertamento di fatto o la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa richiede una reale incomprensibilità del percorso argomentativo, che deve emergere in modo specifico e non generico.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la censura in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; inoltre, in presenza di doppia conforme, occorre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione dell'art. 115 c.p.c. non è configurabile per la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma solo se si allega che siano state poste a base della decisione prove non dedotte o prove d'ufficio oltre i limiti legali.
art. 116 c.p.c.
La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che tale valore non hanno o abbia disatteso prove legali; non è ammessa come critica alla mera valutazione del materiale istruttorio.
art. 132 c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia meramente apparente o incomprensibile; non basta la semplice insoddisfazione della parte rispetto al ragionamento del giudice.
art. 24 Cost.
Richiamato in funzione di garanzia del diritto di difesa, ma non idoneo a superare i requisiti di ammissibilità del ricorso.
art. 111 Cost.
La motivazione deve consentire di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; il ricorso deve confrontarsi con esso in modo specifico.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio di motivazione deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, dimostrando la loro diversità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Con la declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti deve essere essenziale, chiara e funzionale ai motivi: un ricorso meramente compilativo, che riproduca in modo indiscriminato atti e documenti del giudizio di merito, può essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c.
- Non è consentito in cassazione trasformare la censura di violazione di legge in una critica alla ricostruzione del fatto o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei limiti rigorosi in cui si alleghi l'utilizzo di prove non dedotte, di prove d'ufficio fuori dai casi consentiti, o l'attribuzione di valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
- Il vizio di motivazione apparente o incomprensibile va dedotto in modo specifico, individuando la parte della motivazione realmente carente; non basta contestare genericamente l'esito della decisione.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente ristretto e il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La valutazione sulla necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale e con i vincoli processuali applicabili.
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