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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13178/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. per presunta "grave situazione locale" che avrebbe compromesso l'imparzialità e il corretto esercizio della giurisdizione. Il ricorrente ha indicato anomalie procedurali, "indicazioni che vengono dall'esterno" e articoli di stampa che, a suo dire, avrebbero creato pressioni tali da ingenerare legittimo sospetto sulla serenità del giudizio. Ha inoltre fatto riferimento alla ricusazione di un diverso giudice, al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato e alla contemporanea pendenza di più procedimenti a suo carico

La decisione

La Corte ha dichiarato la richiesta inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non sia stata allegata né documentata alcuna situazione esterna all'ufficio giudiziario idonea a determinare una "grave situazione locale"; gli eventi richiamati sono fatti della dialettica processuale (ricusazione, rigetto di istanze, pluralità di processi) e non elementi esterni aberranti. Anche riferimenti generici a "indicazioni dall'esterno" e articoli di stampa sono stati considerati insufficienti in assenza di fatti concreti che dimostrino una incidenza sulla imparzialità dei giudici. La Corte ha quindi rigettato la domanda e, avendo rilevato l'inammissibilità della richiesta per carenza di fondatezza, ha condannato il ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., quantificata in euro tremila; non ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 45 cod. proc. pen.

    Norma recante l'istituto della rimessione per grave situazione locale; la Corte interpreta la nozione di "grave situazione locale" in senso restrittivo: deve trattarsi di un fenomeno esterno all'ordinaria dialettica processuale, concernente l'ambiente territoriale, di tale gravità da compromettere concretamente l'imparzialità dell'ufficio giudiziario o la libertà di determinazione dei partecipanti al processo

  • art. 48, comma 6, cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria per istanze di rimessione dichiarate infondate o inammissibili; applicata dalla Corte nella misura ritenuta equa (euro 3.000) avendo escluso l'assenza di colpa del richiedente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma concernente le spese per mezzi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che non trovi applicazione alla richiesta di rimessione, confermando che la declaratoria di inammissibilità non determina automaticamente condanna alle spese processuali

  • art. 25, comma 1 Cost.

    Principio del giudice naturale precostituito per legge; richiamato per sottolineare il carattere eccezionale dell'istituto della rimessione che comporta deroga a tale principio e quindi richiede rigorosi presupposti

Massime di principio

  • La rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. è eccezionale: va concessa solo in presenza di una "grave situazione locale" concreta, documentata e di natura esterna alla dialettica processuale.
  • Eventi processuali interni (ricusazioni, rigetto di richieste probatorie o di riti alternativi, pluralità di procedimenti a carico dello stesso imputato) non costituiscono di per sé motivo valido per la rimessione; per tali profili esistono rimedi specifici come l'astensione o la ricusazione.
  • Campagne di stampa o articoli giornalistici, benché ripetuti, non giustificano la traslazione del processo in assenza di elementi probatori che colleghino tali iniziative a una concreta lesione dell'imparzialità dei giudici locali.
  • La richiesta di rimessione deve descrivere i fatti con precisione: dati chiari, controllabili e collegabili direttamente alla sede del procedimento; dichiarazioni vaghe o timori soggettivi sono insufficienti.
  • L'istanza manifestamente infondata può determinare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 48 cod. proc. pen.; tuttavia la declaratoria di inammissibilità non comporta automaticamente la condanna alle spese processuali per la natura non impugnatoria della rimessione.

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