Ordinanza n. 1315/2026 - Napoli, Sezione 3
quanto al ricorso introduttivo per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 24 del 23 ottobre 2025, avente a oggetto “Aggiudicazione proc. n. 4038/AP/2025 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania”, limitatamente al Lotto 1; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e della connessa sub-procedura di verifica di anomalia dell’offerta del controinteressato RTI per il Lotto 1; - della stessa proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e dei provvedimenti e/o verbali ivi richiamati recanti la verifica requisiti di idoneità professionale, economica, finanziaria e tecnica dell’aggiudicatario RTI, per il Lotto 1; - della stessa proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e della decisione ivi contenuta volta ad accettare il chiesto oscuramento parziale degli atti di gara del controinteressata RTI, per il Lotto 1; nonché, anche ai sensi degli articoli 116 e seguenti del codice del processo amministrativo, per l’accesso agli atti di gara e in particolare: a tutti gli atti che compongono la procedura di verifica di anomalia dell’offerta del RTI aggiudicatario per il Lotto 1, richiamati nella proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025, ivi incluse le richieste di chiarimenti e le controdeduzioni e la documentazione tutta prodotta dal RTI aggiudicatario, come richiamate nella medesima proposta; al verbale di gara, di numero e data sconosciuti, di apertura delle offerte e verifica dei requisiti di idoneità professionale, economica, finanziaria e tecnica del RTI aggiudicatario per il Lotto 1, ivi comprese le certificazioni DURC/Agenzia Entrate/BDNA presso ANAC acquisiti dalla Stazione appaltante nel suddetto sub-procedimento di verifica; nonché, ai sensi degli articoli 121 e seguenti del codice del processo amministrativo, per l’annullamento e/o la declaratoria d’inefficacia del/i contratto/i eventualmente stipulato/i dalla Regione Campania con il RTI controinteressato per il Lotto 1, con conseguente declaratoria dell’obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro nello svolgimento dei servizi stessi; quanto al ricorso incidentale presentato dalla Europolice s.r.l. per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 24 del 23 ottobre 2025, avente a oggetto “Aggiudicazione proc. n. 4038/AP/2025 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania”, nella parte in cui ha ammesso e valutato la offerta della Security Service per il Lotto 1; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025, nella parte in cui ha ammesso e valutato l’offerta della Security Service per il Lotto 1; - dei verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso, valutato e collocato in graduatoria l’offerta della Security Service, per il Lotto 1; - di tutti gli atti istruttori, nella parte in cui hanno ammesso e valutato la offerta di Security Service, per il Lotto 1; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 dicembre 2025 per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 24 del 23 ottobre 2025, avente a oggetto “Aggiudicazione proc. n. 4038/AP/2025 - Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania”, nella parte in cui aggiudica al RTI controinteressato il Lotto 1; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e della connessa sub-procedura di verifica di anomalia dell’offerta del controinteressato RTI per il Lotto 1, condotta dal RUP a mezzo di provvedimenti ivi citati e mai trasmessi alla ricorrente; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 0477287/2025 del 26 settembre 2025 e dei provvedimenti e/o verbali ivi richiamati, recanti la verifica requisiti d’idoneità professionale, economica, finanziaria e tecnica dell’aggiudicatario RTI, per il Lotto 1; - del verbale del RUP prot. n. 0371030 del 24 luglio 2025, trasmesso alla ricorrente in data 19 novembre 2025 all’esito dell’accesso agli atti e di seguito ritrasmesso in data 24 novembre 2025, recante la verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicatario RTI, unitamente a tutti gli atti istruttori ivi indicati; nonché, ai sensi degli articoli 121 e seguenti del codice del processo amministrativo, per l’annullamento e/o la declaratoria d’inefficacia del/i contratto/i eventualmente stipulato/i dalla Regione Campania con il RTI controinteressato per il Lotto 1, con conseguente declaratoria dell’obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro nello svolgimento dei servizi stessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisioni della stazione appaltante sull’ostensione e sull’oscuramento di atti e parti dell’offerta dell’RTI aggiudicatario del Lotto 1, nell’ambito di una procedura di gara per servizi di vigilanza, reception e custodia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1 e gli atti presupposti, deducendo anche la mancata integrale ostensione degli atti relativi alla verifica di anomalia, alla verifica dei requisiti dell’RTI aggiudicatario e alle parti oscurate della relativa offerta tecnica. Ha chiesto l’accesso ex art. 116 c.p.a., nonché l’annullamento dell’aggiudicazione e, ove stipulato, l’inefficacia del contratto e il subentro. La Regione ha dichiarato di avere già osteso, tra il 19 e il 21 novembre 2025, la documentazione richiesta, salvo alcune puntuali parti della relazione tecnica ritenute coperte da segreto tecnico o commerciale, e ha eccepito l’irricevibilità della contestazione relativa alle parti rimaste oscurate, perché il ricorso era stato notificato il 21 novembre 2025 e depositato il 2 dicembre 2025, mentre l’aggiudicazione era stata comunicata il 24 ottobre 2025. Il giudizio definito dall’ordinanza riguarda espressamente la domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. proposta dalla ricorrente principale; il ricorso incidentale dell’aggiudicataria e le ulteriori domande di annullamento non sono stati definiti nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla documentazione che la Regione aveva successivamente osteso. Ha invece dichiarato irricevibile la domanda relativa alla mancata ostensione integrale e alle parti dell’offerta rimaste oscurate. Il termine decadenziale di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 decorre dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, momento nel quale il concorrente conosce quali atti siano stati resi disponibili e quali siano stati sottratti all’accesso. Poiché l’aggiudicazione era stata comunicata il 24 ottobre 2025, il ricorso notificato il 21 novembre e depositato il 2 dicembre era tardivo. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
La disciplina dell’accesso alle offerte consente di tutelare, in presenza di ragioni comprovate e documentate, segreti tecnici o commerciali indicati dall’offerente.
art. 36 d.lgs. 36/2023
1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili ... a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ... 2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili ... gli atti ... nonché le offerte dagli stessi presentate. 3. Nella comunicazione dell’aggiudicazione ... la stazione appaltante ... dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento ... 4. Le decisioni ... sono impugnabili ... con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. 5. ... l’ostensione delle parti ... richiesto l’oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione ... 7. Il ricorso ... è fissato d’ufficio ... e deciso ... con sentenza in forma semplificata ... 9. Il termine di impugnazione dell’aggiudicazione e dell’ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all’articolo 90.
L’art. 36 introduce un sistema di accesso diretto e un rito speciale super accelerato. Le decisioni, espresse o implicite, sull’oscuramento delle offerte devono essere impugnate entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, senza attendere la presentazione di un’istanza di accesso o la risposta della stazione appaltante.
art. 90 d.lgs. 36/2023
La comunicazione digitale dell’aggiudicazione costituisce il momento cui l’art. 36 collega la disponibilità degli atti e la decorrenza del termine per impugnare le decisioni sull’oscuramento.
art. 116 c.p.a.
L’azione in materia di accesso è soggetta, per le controversie relative alle decisioni sull’oscuramento nelle gare, al termine speciale previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023.
artt. 121 e seguenti c.p.a.
Le domande di annullamento o declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro erano state proposte, ma non sono state definite dalla pronuncia in esame.
Massime di principio
- Nelle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 36/2023, le decisioni della stazione appaltante, espresse o implicite, sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte devono essere impugnate, ai sensi dell’art. 36, comma 4, entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
- Il termine di dieci giorni per contestare l’oscuramento decorre dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione e non dalla successiva presentazione di un’istanza di accesso né dalla risposta dell’amministrazione, poiché già con la comunicazione il concorrente è posto in condizione di individuare gli atti ostesi e quelli sottratti all’accesso.
- La successiva ostensione della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti effettivamente messi a disposizione; non rende invece tempestiva la contestazione delle parti che erano rimaste oscurate sin dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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