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Ordinanza

Ordinanza n. 213/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente, adottata dal Vice Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, TUEL, per l’esecuzione d’autorità di saggi e sondaggi sulle fondazioni di un fabbricato di proprietà dei ricorrenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale contingibile e urgente con cui il Comune ha imposto l’esecuzione d’autorità di saggi e sondaggi sulle fondazioni del fabbricato. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La controversia amministrativa si inserisce in un quadro probatorio collegato a un giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Patti, nel quale è stato nominato un consulente tecnico d’ufficio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del periculum in mora. Il pregiudizio derivante dall’esecuzione dei saggi e sondaggi è stato ritenuto facilmente ristorabile per equivalente qualora il ricorso fosse accolto nel merito. Il Collegio ha inoltre ritenuto preservabile l’integrità del quadro probatorio del giudizio civile mediante la puntuale verbalizzazione delle operazioni e la possibilità di richiedere l’intervento sui luoghi del consulente tecnico d’ufficio nominato in quel giudizio. La giurisdizione e la competenza sono state ritenute sussistenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    esecuzione d’autorità di saggi e sondaggi sulle fondazioni del fabbricato

    La disposizione costituisce la base normativa dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente impugnata; il provvedimento non decide nel merito la legittimità dell’esercizio di tale potere.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della tutela cautelare, il periculum in mora manca quando il pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato è facilmente ristorabile per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso.
  • Quando l’esecuzione di attività tecniche disposta dall’amministrazione può incidere sul quadro probatorio di un giudizio civile, il pericolo di alterazione della prova può essere escluso se le operazioni sono puntualmente verbalizzate e resta possibile l’intervento sui luoghi del consulente tecnico d’ufficio nominato nel processo civile.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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