Cassazione Civile, Ordinanza n. 29781/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
L'avvocata aveva agito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per ottenere la liquidazione e il pagamento di compensi professionali pari a Euro 78.232,70 per attività difensiva svolta in una causa civile d'appello. La Corte d'appello di Torino aveva rigettato la domanda. Contro tale ordinanza la professionista aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more del giudizio il controricorrente è deceduto; i suoi difensori hanno comunicato la revoca del mandato da parte degli eredi e, successivamente, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, con accettazione da parte degli eredi del defunto controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto che la rinuncia al ricorso rispettava i requisiti formali di cui all'art. 390, comma 2, c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione con ordinanza ex art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre rilevato che, nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non opera l'interruzione per morte della parte. Poiché gli eredi del controricorrente hanno aderito alla rinuncia, non ha provveduto sulle spese. Ha altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
Richiamato solo per qualificare la proposizione del ricorso in proprio da parte del difensore.
art. 14 d.lgs. 150/2011
La controversia sulla liquidazione dei compensi dell'avvocato è stata trattata nel rito previsto da tale norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha individuato il modello camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
art. 390 c.p.c.
art.390 co.2 cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso, essendo conforme ai requisiti formali richiesti, consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; art. 391 co.1 cod. proc. civ.; art. 391 ult. co. cod. proc. civ.
La Corte ha dichiarato l'estinzione con ordinanza e, poiché gli eredi del controricorrente hanno aderito alla rinuncia, non ha provveduto sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115
La rinuncia al ricorso non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, quando sia redatta nelle forme prescritte e sia accettata dalla controparte o dai suoi aventi causa, determina l'estinzione del processo.
- Nel giudizio di legittimità non opera l'istituto dell'interruzione per morte di una delle parti, poiché il procedimento è dominato dall'impulso d'ufficio.
- Se la rinuncia al ricorso è accettata dagli eredi della parte resistente, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
- La rinuncia al ricorso per cassazione esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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