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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20945/2026 del 20/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Una società cliente aveva citato in giudizio il fornitore di energia elettrica davanti al Tribunale di Viterbo, deducendo che, a decorrere dal 1 giugno 2023, le condizioni economiche del contratto di somministrazione erano state unilateralmente modificate senza alcuna comunicazione, con conseguente aumento del costo dell'energia nel periodo giugno-settembre 2023. Chiedeva l'accertamento dell'inadempimento del fornitore e la condanna alla restituzione dell'importo ritenuto indebitamente percepito. Il fornitore si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, invocando sia una clausola contrattuale di foro esclusivo a favore di Roma, sia, in subordine, i fori legali. Il Tribunale di Viterbo respingeva l'eccezione sul foro convenzionale, ma dichiarava comunque la propria incompetenza ritenendo applicabile il foro di Roma in base agli artt. 19 e 20 c.p.c., perché il contratto si era concluso a Roma e lì, secondo il giudice, doveva eseguirsi l'obbligazione di pagamento. La società cliente proponeva regolamento necessario di competenza deducendo la violazione dell'art. 38 c.p.c. e sostenendo che l'eccezione di incompetenza territoriale era inammissibile perché non formulata con riguardo a tutti i possibili fori alternativi ex art. 20 c.p.c. La resistente, nella memoria, insisteva sulla validità del foro convenzionale e sulla specifica approvazione della clausola vessatoria in via telematica, sostenendo che la mera 'spunta' non fosse sufficiente e che servisse una specifica approvazione con firma elettronica. La Corte di cassazione ha esaminato sia il tema processuale dell'ampiezza dell'eccezione di incompetenza, sia la validità della clausola di foro nei contratti telematici tra professionisti, affermando che la clausola vessatoria richiede specifica approvazione e che la semplice flaggatura non basta.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Viterbo. Ha ritenuto fondato il motivo della ricorrente nella parte in cui censurava l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla convenuta nel giudizio di merito: una volta esclusa l'operatività del foro convenzionale, il giudice non poteva rilevare d'ufficio profili di incompetenza non tempestivamente e specificamente dedotti dalla parte. La Corte ha però anche esaminato la memoria della resistente, chiarendo che, in tema di regolamento di competenza, la parte vittoriosa nel merito sulla competenza può chiedere alla Cassazione, con memoria, di scrutinare l'eccezione principale disattesa dal giudice a quo, per conservare la statuizione di competenza in caso di accoglimento del ricorso avversario. Nel merito, la Corte ha ritenuto non provata la specifica approvazione della clausola di foro esclusivo mediante il meccanismo telematico dedotto dalla resistente, affermando che per le clausole vessatorie nei contratti conclusi per via telematica tra professionisti occorre una specifica approvazione, non essendo sufficiente la mera spunta di una casella. Alla fine, è stata confermata la competenza del Tribunale di Viterbo e la resistente è stata condannata alle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere formulata in modo completo e tempestivo; il giudice non può rilevare d'ufficio profili non dedotti dalla parte.

  • art. 47 c.p.c.

    Nel giudizio di regolamento di competenza il resistente non può proporre ricorso incidentale, ma può svolgere difese con memoria; la norma va letta in modo costituzionalmente orientato per consentire la difesa sulla questione di competenza.

  • art. 18 c.p.c.

    Richiamato come uno dei fori legali concorrenti, rilevante ai fini del giudizio sulla completezza dell'eccezione di incompetenza.

  • art. 19 c.p.c.

    Richiamato come foro legale concorrente; il giudice di merito lo aveva considerato unitamente agli altri criteri di competenza territoriale.

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato come foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita; la Corte ribadisce che, se la convenuta eccepisce incompetenza per una clausola convenzionale, l'eccezione subordinata dovrebbe coprire tutti i possibili fori alternativi per essere completa.

  • art. 167 c.p.c.

    La comparsa di risposta è la sede entro cui l'eccezione di incompetenza va proposta compiutamente, a pena di decadenza.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la resistente, essendo vittoriosa sulla competenza, non avrebbe interesse a proporre autonomo regolamento incidentale.

  • art. 24 Cost.

    Usato quale parametro per una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 47 c.p.c. a tutela del diritto di difesa.

  • art. 1341 c.c.

    Le clausole vessatorie, incluso il foro esclusivo, nei contratti non formali devono essere specificamente approvate per iscritto; nei contratti telematici occorre una manifestazione di consenso specifica.

  • art. 1182 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito per individuare il luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento presso il domicilio del creditore.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 70/2003

    Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica

    Nei contratti conclusi telematicamente si applicano le regole ordinarie sulla conclusione dei contratti; ciò consente di applicare l'art. 1341 c.c. alle clausole vessatorie.

  • art. 3, punto 10, Regolamento UE n. 910/2014

    La firma elettronica o digitale leggera può valere come firma nei contratti telematici non soggetti a forma ad substantiam, ma deve accompagnare una specifica approvazione della clausola vessatoria.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato solo per precisare che, fuori dai casi in cui la forma scritta è richiesta a pena di nullità, è possibile l'uso della firma elettronica leggera.

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza per territorio derogabile, la parte resistente vittoriosa nel giudizio di merito sulla base di una ragione subordinata può, con memoria, chiedere alla Cassazione di riesaminare anche la ragione principale disattesa, per conservare la statuizione di competenza in caso di accoglimento del ricorso avversario.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere proposta tempestivamente e in modo completo nella comparsa di risposta: se il convenuto contesta il foro convenzionale in via principale, deve prospettare anche tutti i fori concorrenti o alternativi rilevanti, altrimenti il giudice non può rilevarli d'ufficio.
  • Nel giudizio di regolamento di competenza il resistente non dispone di ricorso incidentale; tuttavia, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 47 c.p.c. consente difese sollecitatorie sulla questione di competenza per evitare una compressione del diritto di difesa.
  • Nei contratti conclusi per via telematica tra professionisti, le clausole vessatorie, compreso il foro esclusivo, richiedono una specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.; la mera spunta di una casella non è di per sé sufficiente.
  • La firma elettronica o digitale leggera può essere idonea a integrare la specifica approvazione della clausola vessatoria nei contratti telematici non soggetti a forma ad substantiam, purché la manifestazione del consenso sia specifica e consapevole.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaCanone
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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