Cassazione Penale, Ordinanza n. 11617/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva revocato ex nunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Dal testo emerge che la revoca era stata fondata su numerose e reiterate violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura, nonché sulla totale indifferenza del condannato alle diffide al rispetto delle prescrizioni. Il ricorrente, secondo la Corte, si è limitato a contestare la revoca con assunti generici e già esaminati dal Tribunale, richiamando anche asserite giustificazioni legate all'accesso al pronto soccorso, ritenute non decisive alla luce delle considerazioni del giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione non manifestamente illogica e conforme ai principi in materia di revoca dell'affidamento in prova, poiché le violazioni reiterate delle prescrizioni erano state valutate come indice del fallimento del percorso di risocializzazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 196/2003
viene richiamato il dovere di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 47 ord. pen.
la decisione richiama implicitamente la disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, affermando che la revoca non discende automaticamente dalla violazione delle prescrizioni, ma richiede la valutazione della loro incompatibilità concreta con la prosecuzione della prova.
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa nell'impugnazione.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è automatica per la mera violazione di prescrizioni o della legge penale, ma presuppone una valutazione giudiziale circa l'incompatibilità concreta di quelle violazioni con la prosecuzione del percorso trattamentale.
- Nel giudizio di revoca della misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza esercita un apprezzamento di fatto ampiamente discrezionale, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, illogica o manifestamente viziata.
- Le violazioni gravi e reiterate delle prescrizioni, specie se accompagnate da indifferenza alle diffide dell'autorità di sorveglianza, possono essere valorizzate come sintomo del fallimento del percorso di risocializzazione e giustificare la revoca della misura.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure generiche o questioni già valutate dal giudice di merito è inidoneo a scalfire una motivazione congrua e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
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