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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18525/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa da una società cessionaria di crediti bancari contro un debitore e i suoi familiari per ottenere, in via principale, la declaratoria di nullità di una donazione di un immobile fatta dal debitore alla figlia e, in via subordinata, l'inefficacia revocatoria dell'atto ex art. 2901 c.c., oltre al risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e quella risarcitoria, accogliendo la revocatoria; in appello la Corte territoriale aveva rigettato gli appelli. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha censurato la violazione delle norme sulla regolarizzazione del difetto di rappresentanza/procura, sostenendo che, a fronte di eccezione tempestiva della controparte, la documentazione sanante doveva essere prodotta immediatamente con la prima difesa utile, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine ex art. 182 c.p.c. se non a fronte di rilievo officioso e senza motivata richiesta. Con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sulla procura e sulla prova della legittimazione a rilasciarla, lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto sufficiente una attestazione del possesso dei poteri di firma proveniente da soggetto non adeguatamente identificato e privo di specifica spendita dei poteri rappresentativi. Gli ulteriori due motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di verificare la presenza di una specifica e concreta richiesta motivata che giustificasse la concessione del termine per la sanatoria del vizio di rappresentanza, nonché avesse erroneamente considerato sufficiente, senza adeguata motivazione, la documentazione prodotta per dimostrare lo ius postulandi del soggetto che aveva rilasciato la procura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi indicati; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    il termine per sanare il difetto di rappresentanza processuale opera nel caso di rilievo officioso del giudice; quando il vizio è eccepito tempestivamente dalla controparte, la sanatoria richiede la produzione immediata della documentazione, salvo motivata richiesta o termine comunque assegnato.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per il regime delle memorie e del contraddittorio nella fase di trattazione, ma non quale norma decisiva della controversia.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato in relazione al vizio di motivazione/struttura della decisione, ma il cuore della censura riguarda la disciplina della rappresentanza processuale.

  • art. 1352 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in combinazione con le norme sulla procura e sui poteri rappresentativi, senza autonoma elaborazione decisiva.

  • art. 1392 c.c.

    richiamato come norma sulla procura e sui poteri di rappresentanza necessari per il valido rilascio del mandato alle liti.

  • art. 1393 c.c.

    richiamato come norma sulla prova dei poteri rappresentativi del mandatario/procuratore.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura autenticata, nel contesto della contestazione dei poteri rappresentativi.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato in relazione alla fede privilegiata dell'atto pubblico, nell'ambito della prova dei poteri di rappresentanza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova circa la sussistenza del potere rappresentativo e la sanatoria del vizio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro sulla valutazione delle prove e dei fatti non specificamente contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro sulla valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo quale norma sul contenuto del ricorso per cassazione, ma non decisivo ai fini della soluzione.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato quale fondamento della domanda subordinata di inefficacia revocatoria della donazione.

  • art. 78 L. fall.

    richiamato nel passaggio relativo allo scioglimento del mandato nella procedura concorsuale e ai riflessi sulla rappresentanza processuale.

Massime di principio

  • Se il difetto di rappresentanza processuale o il vizio della procura ad litem è eccepito tempestivamente dalla controparte, la parte interessata deve produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione idonea a sanare il vizio; non opera automaticamente il meccanismo di assegnazione del termine ex art. 182 c.p.c., che è tipico del rilievo officioso del giudice.
  • La concessione di un termine per la sanatoria, in presenza di eccezione di parte, è ammissibile solo se vi sia una motivata richiesta o comunque una concreta ragione che giustifichi la deroga al principio di immediata produzione; in difetto, la decisione sul punto è censurabile per difetto di motivazione e per erroneo esercizio del potere giudiziale.
  • Quando viene contestato lo ius postulandi di chi ha rilasciato la procura alle liti, grava sulla parte che intende avvalersene l'onere di dimostrare in modo specifico e non generico la sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che ha conferito la procura e di chi ne abbia eventualmente attestato i poteri.
  • La sanatoria del difetto di rappresentanza può operare anche in fase di impugnazione, ma solo nel rispetto delle regole sul tempestivo assolvimento dell'onere probatorio e sulla specifica dimostrazione dei poteri rappresentativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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