Risoluzione n. 426 del 6/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo da usare nel modello F24 per pagare le somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione ex art. 5-bis del D.Lgs. 218/1997, indicando anche le modalità di compilazione e l’efficacia operativa dal quinto giorno lavorativo successivo.
Istituzione di codici tributo F24 per adesione a verbali di constatazione
Istituzione dei codici tributo per l’adesione ai verbali di constatazione
La risoluzione disciplina il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell’articolo 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. L’intervento nasce per consentire la gestione del pagamento delle somme risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale previsto dalla norma richiamata.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 83, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha inserito nel D.Lgs. 218/1997 l’articolo 5-bis. Tale disposizione consente al contribuente di aderire ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di IVA, redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, purché tali verbali consentano l’emissione degli accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Modalità di versamento nel modello F24
Le somme dovute devono essere versate con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24. I codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza degli "Importi a debito versati".
Per i codici tributo istituiti, la risoluzione precisa che i campi "codice ufficio", "codice atto", "codice tributo" e "anno di riferimento" devono essere compilati con le informazioni riportate negli atti di definizione.
Codici tributo istituiti
Sono istituiti i seguenti codici tributo:
- 9900: IRPEF e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione art. 5-bis D.Lgs. 218/97
- 9901: IRPEG/IRES e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione art. 5-bis D.Lgs. 218/97
- 9902: Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione art. 5-bis D.Lgs. 218/97
- 9903: Ritenute alla fonte e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione art. 5-bis D.Lgs. 218/97
- 9904: IVA e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione art. 5-bis D.Lgs. 218/97
- 9905: Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali – adesione al verbale di constatazione art. 5-bis D.Lgs. 218/97
- 9906: Addizionale რეგიონale all’IRPEF e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione art. 5-bis D.Lgs. 218/97
- 9907: Sanzione e altre somme dovute relative all’addizionale regionale all’IRPEF – adesione al verbale di constatazione art. 5-bis D.Lgs. 218/97
- 9908: IRAP e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione art. 5-bis D.Lgs. 218/97
- 9909: Sanzione e altre somme relative all’IRAP – adesione al verbale di constatazione art. 5-bis D.Lgs. 218/97
- 9910: Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione art. 5-bis D.Lgs. 218/97
- 9911: Sanzione e altre somme dovute relative all’addizionale comunale all’IRPEF – adesione al verbale di constatazione art. 5-bis D.Lgs. 218/97
Compilazione del campo rateazione/regione/prov./mese di riferimento
Per i codici tributo 9900, 9901, 9902, 9903 e 9904 il campo relativo a rateazione/regione/prov./mese di riferimento non va compilato.
Per i codici tributo 9906, 9907, 9908 e 9909, nel medesimo campo deve essere indicato il codice regione, reperibile nella tabella T0 dei codici delle regioni e delle province autonome.
Per i codici tributo 9910 e 9911 deve invece essere indicato il codice ente locale, reperibile nella tabella T1 dei codici degli enti locali.
Tabelle di riferimento e reperibilità dei codici territoriali
La risoluzione rinvia alle tabelle T0 e T1, pubblicate nella sezione "Codici attività e tributo" del sito dell’Agenzia delle Entrate, per reperire rispettivamente:
- i codici delle regioni e delle province autonome, per i tributi collegati al codice regione;
- i codici degli enti locali, per i tributi collegati al codice ente territoriale.
Decorrenza dell’efficacia
I codici tributo istituiti sono operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, datata 6 novembre 2008.
Testo integrale
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