Risoluzione n. 425 del 5/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate qualifica il Trust ALFA come trust fiscale opaco e commerciale: la plusvalenza derivante dalla vendita della partecipazione non è imputata ai beneficiari ma al trust, soggetto passivo IRES e IRAP, con obbligo di compilazione di UNICO SC. La risposta richiama inoltre i presupposti del trust trasparente e le possibili verifiche su elusione e interposizione.
Interpello sul trust ALFA e sul trattamento fiscale di una plusvalenza
Trust ALFA: qualificazione fiscale e trattamento della plusvalenza
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile al Trust ALFA, costituito nel 2004 con conferimenti di denaro da parte di tre disponenti e successivamente divenuto titolare dell’intero capitale di una società italiana poi ceduto con realizzazione di una plusvalenza. Il tema centrale è stabilire se tale plusvalenza debba essere tassata in capo ai beneficiari oppure al trust, nonché indicare la corretta rappresentazione dichiarativa.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente chiede chiarimenti sul trattamento fiscale della plusvalenza realizzata dal trust e sulla sua esposizione nei modelli dichiarativi. La questione nasce dal presupposto che il trust sarebbe un trust trasparente, poiché i beneficiari del reddito e del fondo sono indicati nell’atto istitutivo.
Tesi del contribuente
L’istante sostiene che, trattandosi di trust trasparente, la tassazione delle plusvalenze derivate dalla cessione della partecipazione debba avvenire esclusivamente in capo ai beneficiari individuati, cioè una società di capitali residente, una società di capitali non residente e una persona fisica residente.
Inquadramento normativo del trust trasparente
L’Agenzia richiama l’articolo 73, comma 2, del TUIR, secondo cui, se i beneficiari del trust sono individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione prevista nell’atto di costituzione o in altri documenti successivi, oppure in parti uguali se tale quota non è indicata.
Viene inoltre richiamata la circolare n. 48 del 6 agosto 2007, che distingue due tipologie principali:
- trust con beneficiari di reddito individuati, con imputazione per trasparenza ai beneficiari;
- trust senza beneficiari di reddito individuati, con tassazione diretta in capo al trust.
La nozione di beneficiario individuato viene precisata come riferita al beneficiario di reddito individuato, cioè al soggetto titolare di una capacità contributiva attuale e del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione della quota di reddito imputata per trasparenza.
Presupposti della tassazione per trasparenza
La risoluzione evidenzia che la tassazione per trasparenza presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. Ne consegue che:
- non deve sussistere discrezionalità del trustee nell’individuazione dei beneficiari;
- non deve sussistere discrezionalità del trustee nell’eventuale attribuzione del reddito;
- il diritto all’assegnazione del reddito deve nascere ab origine in capo a soggetti determinati.
Se invece il trustee può decidere se, quando, in quale misura o a chi attribuire il reddito, viene meno l’automatismo richiesto per l’imputazione ai beneficiari. In tal caso il reddito resta in capo al trust.
Valutazione dell’atto istitutivo del Trust ALFA
Dall’analisi dell’atto istitutivo emergono due elementi rilevanti. L’articolo 31 definisce il reddito del trust come ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dai beni in trust e percepito dal trustee o, se consentito, goduto direttamente dai disponenti e successivamente dai beneficiari. L’articolo 32 stabilisce che il reddito del trust, dopo i costi inerenti, è a discrezione del trustee accumulato nel trust.
I beneficiari risultano essere i medesimi disponenti indicati nell’articolo 8 dell’atto istitutivo, ma essi non hanno un diritto alla percezione del reddito prodotto. L’Agenzia osserva quindi che il trustee dispone di ampia discrezionalità nella gestione della ricchezza prodotta dal trust fund e che ai beneficiari non è riconosciuto un diritto attuale alla percezione delle somme.
Qualificazione come trust opaco
Sulla base delle clausole richiamate, il Trust ALFA viene qualificato come trust senza beneficiari individuati, quindi come trust fiscalmente opaco. Di conseguenza, la tassazione dei redditi derivanti dai beni conferiti avviene in capo al trust stesso, che assume autonoma soggettività passiva ai fini tributari.
Qualificazione come trust commerciale
L’Agenzia affronta anche il profilo della natura commerciale dell’attività svolta dal trust. Ricorda che, ai fini del TUIR, l’esercizio di impresa commerciale comprende l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali di cui all’articolo 2195 c.c., nonché le attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi non rientranti in tale articolo.
Se l’attività è riconducibile tra quelle dell’articolo 2195 c.c., il carattere commerciale sussiste a prescindere dall’organizzazione. Se invece non vi rientra, occorre verificare la presenza di un’organizzazione in forma d’impresa e di un coordinamento di mezzi, risorse e capitale in un’attività economica significativa.
Nel caso specifico, dalle premesse dell’atto istitutivo risulta che le parti hanno inteso operare congiuntamente e temporaneamente nel settore radiotelevisivo e in altre aree e che il trustee deve studiare e individuare opportunità di ingresso nel settore delle telecomunicazioni anche mediante acquisizione di operatori professionali. Per l’Agenzia ciò evidenzia la finalità di intraprendere una complessa attività che presuppone un’organizzazione in forma di impresa.
Conseguenze fiscali e dichiarative
Il trust è quindi qualificato come trust commerciale. Ne deriva che deve determinare il proprio reddito unitariamente secondo gli articoli 81 e seguenti del TUIR, con le medesime regole previste per società di capitali ed enti commerciali. Inoltre, è soggetto passivo IRES e IRAP.
Sul piano dichiarativo, il trust deve compilare il modello UNICO SC – società di capitali – e liquidare l’imposta sui redditi conseguiti secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, Sezione I, del TUIR.
Limiti del parere e controlli possibili
L’Agenzia precisa che il parere riguarda esclusivamente l’interpretazione delle norme fiscali applicabili alla fattispecie astratta prospettata, restando esclusi l’accertamento dei fatti e la valutazione di eventuali profili di elusione fiscale o di legittimità civilistica del trust.
Si ribadisce che la soggettività tributaria del trust presuppone che esso sia ancora esistente ed efficace secondo la legge applicabile. Restano inoltre impregiudicate le potestà dell’Amministrazione finanziaria di applicare:
- l’articolo 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, in materia di disconoscimento di vantaggi fiscali conseguiti mediante atti privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti tributari;
- l’articolo 37 del medesimo d.P.R. n. 600/1973, in materia di imputazione al contribuente dei redditi di cui altri soggetti appaiono titolari, quando sia dimostrata l’effettiva titolarità per interposta persona.
Esito finale
La risoluzione conclude che il Trust ALFA è un trust commerciale e opaco: la plusvalenza da cessione della partecipazione deve essere tassata in capo al trust, non ai beneficiari, con obbligo di dichiarazione nel modello UNICO SC e applicazione di IRES e IRAP.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 5 nov 2008Risoluzione n. 420 del 5/11/2008
- Risoluzione · 5 nov 2008Risoluzione n. 421 del 5/11/2008
- Risoluzione · 5 nov 2008Risoluzione n. 422 del 5/11/2008
- Risoluzione · 5 nov 2008Risoluzione n. 423 del 5/11/2008
- Risoluzione · 5 nov 2008Risoluzione n. 424 del 5/11/2008
- Risoluzione · 6 nov 2008Risoluzione n. 426 del 6/11/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →