Cassazione Civile, Ordinanza n. 29833/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta composizione della lite e della rinuncia reciproca a ogni pretesa, dichiarando cessata la materia del contendere e compensando integralmente le spese di lite. Non vi è stata, quindi, una decisione sul merito dei motivi di ricorso, perché il processo si è estinto per sopravvenuta definizione transattiva della controversia.
Esito
Favorevole al resistente (sindacato)
La controversia
La controversia nasceva da una comunicazione aziendale del 18 maggio 2020 con cui la società, secondo quanto accertato dalla Corte d'appello, aveva inciso sulla libertà del sindacato di distribuire i permessi sindacali, escludendo o comunque limitando la possibilità di attribuirli anche, in tutto o in parte, a un unico componente delegato. La Corte d'appello di Firenze aveva qualificato tale condotta come antisindacale, ordinandone la cessazione, la rimozione degli effetti e la revoca della disposizione impugnata. La società proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione; il sindacato resisteva con controricorso. Successivamente le parti depositavano istanza congiunta, dando atto di avere sottoscritto una scrittura privata del 4 agosto 2025 con cui definivano la lite e rinunciavano reciprocamente a ogni pretesa, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, le parti documentano di avere composto la controversia e di avere rinunciato reciprocamente alle rispettive pretese, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza pronunciarsi sui motivi di ricorso.
- La definizione transattiva sopravvenuta del conflitto processuale comporta la chiusura del giudizio con regolazione delle spese secondo le determinazioni della Corte, che nella specie le ha compensate.
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