Sentenza del 20/01/2021 n. 326 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario -Notificazione del ricorso a mezzo pec - Produzione in giudizio della ricevuta di avvenuta consegna - Fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso e tale declaratoria è stata ritenuta immune da vizi: la mancata tempestiva produzione della ricevuta di avvenuta consegna della PEC integra un vizio procedurale determinante l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 546/92
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha introdotto un ricorso tributario notificato via PEC ma non ha tempestivamente depositato in giudizio la copia della ricevuta di avvenuta consegna (ricevuta di posta elettronica certificata) entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, d.lgs. 546/92 (le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione). La mancata produzione ha impedito di comprovare l'avvenuta notifica.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 32
le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione
La norma è stata interpretata come termine perentorio o comunque vincolante ai fini della prova documentale della notifica: la mancata produzione entro tale termine della ricevuta di avvenuta consegna della PEC non consente di provare l'avvenuta notifica e giustifica l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La produzione della ricevuta di avvenuta consegna della PEC è essenziale per provare la notifica e deve essere depositata nei termini previsti dall'art. 32 d.lgs. 546/92 (fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza).
- Il mancato deposito tempestivo può determinare l'inammissibilità del ricorso: l'onere di provare l'effettiva notifica grava sul ricorrente.
- Conservare e depositare immediatamente le ricevute di spedizione e di consegna PEC; non affidarsi a produzioni tardive senza valida giustificazione processuale.
- Se la documentazione è stata prodotta tardivamente, valutare tempestivamente richieste di ammissione tardiva solo se sussistono giustificazioni gravi e se il giudice le può ammettere nel rispetto dei principi procedurali; tuttavia la decisione resta discrezionale e non garantita.
- In caso di incertezza sulla tempestività della notifica, considerare modalità alternative (notifica a mezzo ufficiale giudiziario, raccomandata A/R) o richiedere tempestiva integrazione probatoria per evitare decadenze procedurali.
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