Cassazione Civile, Sentenza n. 18193/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Modena, con cui una parte è stata condannata a pagare a un'avvocata esborsi e compensi professionali, oltre accessori, per attività difensiva asseritamente svolta in due procedimenti penali. La parte condannata ha impugnato l'ordinanza e il successivo atto di precetto, sostenendo in sostanza che la professionista non avesse realmente prestato l'attività difensiva posta a base della pretesa economica. In cassazione il ricorso è stato però ritenuto inammissibile: il Collegio ha rilevato, in primo luogo, che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dalla parte e non da un avvocato iscritto nell'albo speciale per la difesa davanti alla Corte di cassazione, in violazione degli artt. 82 e 365 c.p.c.; in secondo luogo, che non risultava la notifica del ricorso; in terzo luogo, che erano stati impropriamente impugnati un'ordinanza reclamabile con appello e un atto di precetto, per i quali i rimedi corretti erano rispettivamente l'appello e l'opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. a seconda del vizio dedotto. È inoltre richiamata la disciplina del procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c.: dopo proposta di definizione e decorso del termine senza istanza di decisione, il consigliere aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, ma la successiva richiesta di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. non è stata ritenuta idonea a impedire la declaratoria di estinzione. Il testo finale, tuttavia, conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile per tre autonome ragioni: difetto di sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; mancata prova della notifica del ricorso; erronea individuazione dei rimedi impugnatori contro i provvedimenti contestati. Nel corpo della decisione viene anche affermato che, nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la mancata istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta consente la declaratoria di estinzione e che la successiva richiesta di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. non è equiparabile alla suddetta istanza. Tuttavia, il dispositivo riporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non sono state disposte spese nei confronti dell'intimata, che non ha svolto difese e non risulta destinataria della notificazione.
Norme richiamate
È il provvedimento di primo grado impugnato; la Corte lo menziona come ordinanza relativa a compensi professionali.
Il ricorso per cassazione non può essere sottoscritto personalmente dalla parte, ma deve essere assistito da difensore abilitato e munito di procura speciale.
Prescrive la necessaria sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di avvocato iscritto nell'albo speciale, pena inammissibilità.
art. 14, terzo comma, lett. d), Patto internazionale sui diritti civili e politici
La Corte esclude che la norma, riferita al processo penale, incida sul patrocinio nel processo civile.
art. 6, terzo comma, lett. c), Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
La Corte esclude che la disposizione, anch'essa richiamata in chiave processuale penale, deroghi alle regole del patrocinio nel processo civile.
Nel rito accelerato per cassazione, se entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta non è chiesta la decisione, può essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
La successiva richiesta di fissazione dell'udienza non equivale, per forma e sostanza, all'istanza di decisione prevista dall'art. 380-bis c.p.c. e non impedisce l'estinzione.
È il rimedio esperibile contro il precetto quando si contesti il diritto di procedere a esecuzione forzata.
È il rimedio esperibile contro il precetto quando si deducano vizi formali dell'atto esecutivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte, anziché da un difensore iscritto nell'albo speciale e munito di procura speciale, è inammissibile.
- La mancanza della prova della notifica del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del gravame, salva la possibilità di fornire la prova entro l'udienza nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
- L'impugnazione deve essere proposta con il rimedio correttamente previsto dall'ordinamento: l'errore nel mezzo di impugnazione o nell'opposizione esperibile determina inammissibilità del ricorso impropriamente proposto.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la mancata istanza di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta consente la declaratoria di estinzione; la successiva richiesta di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. non è equiparabile all'istanza richiesta dalla norma.
- Le norme sovranazionali richiamate in materia di difesa tecnica nel processo penale non modificano le regole del patrocinio tecnico nel processo civile italiano.
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