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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02032/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dall'aggiudicazione in asta, in data 30/05/2009, di oggetti d'arte: la società d'asta ha chiesto la risoluzione del contratto di vendita e la condanna dell'aggiudicatario al pagamento del prezzo, sostenendo il mancato versamento del corrispettivo dovuto. L'aggiudicatario ha resistito sostenendo che fosse stato raggiunto un accordo per la dilazione del pagamento, subordinato alla prestazione di garanzie. Il Tribunale ha rigettato la domanda della società d'asta; la Corte d'appello, invece, ha accolto il gravame, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando l'acquirente al pagamento del prezzo e alla restituzione di quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1326, 1336 e 1989 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che l'aggiudicazione non potesse essere qualificata come contratto di vendita per difetto degli elementi essenziali della proposta e per mancata sottoscrizione del modulo di prenotazione; 2) violazione dell'art. 81 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte d'appello omesso di verificare la legittimazione ad agire della società d'asta, asseritamente mera mandataria e non parte del contratto; 3) violazione dell'art. 1223 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere riconosciuto una responsabilità risarcitoria senza accertare un valido contratto tra le parti e un danno-conseguenza in capo alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, entro il termine di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione. Il ricorrente aveva indicato che la sentenza d'appello gli era stata notificata, ma aveva depositato solo copia della sentenza senza la relata; neppure la controricorrente aveva prodotto tale documento, sicché la sentenza non è risultata acquisita agli atti. La Corte ha escluso che potesse rilevare la mancata contestazione del vizio o che potesse operare l'esenzione dall'onere di deposito nel caso di intervallo inferiore al termine breve, poiché nel caso concreto tale intervallo era maggiore. Ha altresì escluso la sanatoria mediante produzione tardiva ex art. 372 c.p.c. Alla declaratoria di improcedibilità sono seguite la condanna alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla condanna del ricorrente al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato come norma sulla formazione del contratto, in relazione alla contestata qualificazione dell'aggiudicazione d'asta come vendita.

  • art. 1336 c.c.

    Richiamato come norma sull'offerta al pubblico, per sostenere che mancassero gli elementi essenziali della proposta contrattuale.

  • art. 1989 c.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa struttura negoziale dell'aggiudicazione e alla dedotta mancanza di sottoscrizione del modulo di prenotazione.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato per contestare la legittimazione ad agire della società d'asta, ritenuta dal ricorrente non parte del rapporto contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato a sostegno della doglianza sul riparto dell'onere probatorio in ordine alla legittimazione attiva e ai presupposti della domanda.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per contestare il riconoscimento del danno risarcibile in difetto di accertamento del contratto e del danno-conseguenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla procedura accelerata per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per escludere incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione e per la decisione camerale successiva.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore/proponente.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato per escludere profili di astensione o ricusazione connessi alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Norma decisiva: impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione; la sua inosservanza ha determinato l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per escludere che l'omissione potesse essere sanata con produzione tardiva.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato per la condanna del ricorrente a somme ulteriori a titolo sanzionatorio/indennitario in ragione dell'esito conforme alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole al ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione costituisce un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta improcedibilità, se il documento non risulta comunque acquisito al fascicolo.
  • La mancanza della contestazione da parte del controricorrente non sana l'omesso deposito della relata di notificazione, quando il documento richiesto non sia comunque presente agli atti.
  • La produzione tardiva ex art. 372 c.p.c. non può essere utilizzata per rimediare all'omesso deposito, nei casi in cui la giurisprudenza ritiene imprescindibile la tempestiva acquisizione della sentenza notificata.
  • L'esenzione dall'onere di deposito della sentenza notificata opera solo quando la notificazione del ricorso intervenga entro un intervallo inferiore al termine breve rispetto alla pubblicazione della sentenza; in difetto di tale presupposto, l'onere permane.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso può legittimare la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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