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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10520/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela (art. 152 c.p.). È stato dichiarato che l'estinzione del reato è intervenuta e, in difetto di diversa pattuizione, le spese processuali sono poste a carico del querelato; l'imputato è quindi condannato al pagamento delle spese processuali nonostante l'annullamento della sentenza penale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cassinelli impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna per danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n. 1 c.p.). Intervenuto il d.lgs. n. 31/2024 che ha reso il reato procedibile a querela, le persone offese hanno successivamente rimesso la querela (31/10/2024) e l'imputato ha accettato la remissione. La Procura generale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza per estinzione del reato a seguito della remissione della querela. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione al fine di far entrare nel processo la remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen.

    Indica il reato contestato (danneggiamento aggravato). È la fattispecie originariamente per la quale l'imputato era stato condannato.

  • decreto legislativo n. 31 del 19/03/2024

    Ha modificato il regime di procedibilità della fattispecie contestata rendendola procedibile a querela, per cui la prosecuzione del procedimento dipende dalla querela delle persone offese.

  • art. 152 cod. pen.

    estinzione del reato per remissione di querela

    Stabilisce che la remissione della querela estingue il reato procedibile a querela; la Corte ha applicato questa disposizione per annullare la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se una norma sopravvenuta rende un reato procedibile a querela, la remissione della querela da parte della persona offesa estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p., purché la remissione intervenga nei termini e con le formalità richieste.
  • La Cassazione ammette il ricorso proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione; in tali casi è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
  • La remissione della querela richiede l'accettazione dell'imputato; senza tale accettazione non si realizza l'estinzione del reato.
  • L'estinzione del reato per remissione della querela non impedisce che, in difetto di diversa pattuizione, le spese processuali siano poste a carico del querelato/imputato, come disposto dalla giurisprudenza richiamata nella sentenza.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare la tempistica: la remissione deve intervenire in un momento processualmente efficace (ad es. prima della scadenza dei termini di impugnazione o secondo i profili previsti dalla giurisprudenza) per poter essere introdotta e produrre l'effetto estintivo.

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