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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29104/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Ufficio contestava per l'anno 2005 l'applicazione dell'esenzione IVA (art. 10, comma 1, n. 27-ter, d.P.R. 633/1972) sulle prestazioni rese dalla Sodalitas, ritenendole imponibili perché la società non sarebbe riconducibile agli "organismi di diritto pubblico" beneficiari dell'esenzione e perché svolgeva anche attività con finalità di lucro; erano altresì contestati maggiori imponibili IRES e IRAP

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto errata l'identificazione automatica della nozione di "organismo di diritto pubblico" ai sensi del codice degli appalti (art. 3, comma 26, d.lgs. 163/2006) con la nozione ai fini IVA: l'esenzione IVA è deroga all'imponibilità e va interpretata restrittivamente. Per i soggetti pubblici l'esenzione opera solo quando l'attività è svolta in veste di "autorità pubblica" e nel regime giuridico pubblicistico; tuttavia, un ente privato (anche società commerciale partecipata da enti pubblici) può essere riconosciuto come "ente avente finalità di assistenza sociale" e beneficiare dell'esenzione senza formale provvedimento amministrativo, purché dai fatti emerga il carattere sociale delle prestazioni. Applicando questi criteri, la Corte ha ritenuto che, pur non essendo la Sodalitas un "organismo di diritto pubblico" secondo la nozione degli appalti, essa poteva essere qualificata come ente con finalità di assistenza sociale e quindi rientrare nell'esenzione prevista dall'art. 10 n. 27-ter; conseguentemente il ricorso dell'Agenzia è stato respinto

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 27-ter

    Norma di esenzione IVA per prestazioni connesse all'assistenza sociale; la Corte la interpreta come deroga all'imponibilità che va interpretata restrittivamente e richiede che il beneficiario rientri nelle categorie previste dalla direttiva IVA o sia riconosciuto come organismo avente carattere sociale

  • Direttiva UE 77/388/CEE (Sesta Direttiva), art. 4, comma 5

    Stabilisce l'esclusione dall'assoggettamento all'IVA per Stato, regioni, enti locali e altri organismi di diritto pubblico per le attività svolte quali pubbliche autorità; la Corte ricava da qui il principio che l'esenzione per soggetti pubblici richiede l'esercizio in veste di autorità pubblica

  • Direttiva UE 77/388/CEE (Sesta Direttiva), art. 13, parte A, lett. g)

    Prevede l'esenzione per prestazioni legate all'assistenza sociale fornite da organismi di diritto pubblico o altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale; la Corte interpreta che il riconoscimento non richiede necessariamente un formale provvedimento amministrativo

  • d.lgs. n. 163/2006, art. 3, comma 26 (codice appalti)

    Definizione di "organismo di diritto pubblico" ai fini dei contratti pubblici; la Corte ritiene che tale nozione non sia sovrapponibile a quella rilevante per l'esenzione IVA, per divergenza di finalità normativa

  • Sent. Corte di Giustizia C-182/17 (Nagyszénás)

    Richiama la necessità congiunta che l'ente sia pubblico e che l'attività sia svolta in veste di pubblica autorità per poter escludere l'assoggettamento a IVA; evidenzia l'assenza di prerogative di pubblica autorità come elemento di esclusione dell'esenzione

  • Sent. Corte di Giustizia C-174/14 (Saudnor)

    Precisa che la definizione di organismo per l'appalto non può essere automaticamente trasferita all'interpretazione delle esenzioni IVA, per motivi di diversa ratio normativa

  • Sent. Corte di Giustizia C-45/01 (Dornier)

    Stabilisce che il riconoscimento dello status di organismo di carattere sociale non richiede necessariamente un provvedimento formale nazionale; il carattere sociale può essere accertato concretamente

  • Sent. Corte di Giustizia C-498/03 (Kingscrest)

    Conferma che la nozione di organismi aventi carattere sociale non esclude enti privati con fini di lucro

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 5947/2015; Cass. n. 34612/2019)

    Richiamate per affermare i principi: soggettività passiva IVA è basata sull'attività economica; le esenzioni per enti pubblici richiedono esercizio in qualità di autorità; e che la forma societaria non preclude, di per sé, il riconoscimento del carattere sociale

Massime di principio

  • Non confondere la nozione di "organismo di diritto pubblico" ai fini degli appalti con la nozione rilevante per l'esenzione IVA: le due discipline perseguono finalità diverse e non sono sovrapponibili
  • L'esenzione IVA è deroga alla regola di imponibilità e va interpretata restrittivamente; per gli enti pubblici l'esenzione opera solo quando l'attività è svolta in veste di pubblica autorità e nel regime giuridico pubblicistico
  • Un ente privato (anche società di capitali partecipata da enti pubblici) può beneficiare dell'esenzione se, dai fatti concreti, risulta riconoscibile come organismo/ente con finalità di assistenza sociale: non è sempre necessario un formale riconoscimento amministrativo
  • La valutazione del diritto all'esenzione si fonda su elementi di fatto (statuto, controllo societario, scopo statutario, modalità di gestione, finanziamenti, eventuali prerogative pubbliche) e non sulla sola forma giuridica
  • In presenza di dubbi, il giudice deve accertare concretamente se l'attività si caratterizzi per l'esercizio di prerogative di pubblica autorità o per un prevalente carattere sociale delle prestazioni
  • La mera partecipazione pubblica o il controllo da parte di enti pubblici non sono, di per sé, sufficiente a qualificare il soggetto come organismo di diritto pubblico ai fini IVA se mancano le prerogative di autorità pubblica

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