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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30586/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva accertato nei confronti di una società di capitali unipersonale l'omessa contabilizzazione di ricavi per l'anno 2004, rettificando il reddito d'impresa. In seguito aveva emesso nei confronti del socio unico un avviso di accertamento IRPEF, recuperando a tassazione l'intero maggior reddito societario in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base o unipersonali. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo: 1) non applicabile la presunzione di attribuzione degli utili occultati; 2) comunque necessaria la definitività dell'accertamento societario, qui ancora sub iudice; 3) operante la disciplina agevolativa dello scudo fiscale per la dichiarazione riservata presentata dal socio, con conseguente preclusione di accertamenti, nonostante fossero già iniziate verifiche e un contraddittorio sulla società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., delle norme del d.P.R. n. 600/1973 e del TUIR sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; violazione delle norme sul rapporto di pregiudizialità tra accertamento societario e accertamento del socio; violazione della disciplina sul rimpatrio di attività estere e sulla causa di inefficacia dello scudo fiscale quando, alla data della dichiarazione riservata, vi sia già stata contestazione o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche con formale conoscenza dell'interessato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in presenza di società di capitali a ristretta base proprietaria o unipersonale, l'accertamento di maggiori ricavi in capo alla società fa presumere la distribuzione di utili extracontabili ai soci, salvo prova contraria del contribuente circa l'accantonamento, il reinvestimento o l'attribuzione ad altri. Ha inoltre ribadito che l'autonomia dei giudizi società-socio non esclude la pregiudizialità dell'accertamento societario, e che, per il socio, la mancata definitività dell'accertamento non basta a vincere la presunzione, potendo semmai rilevare la sospensione del giudizio. Quanto allo scudo fiscale, la Corte ha ritenuto che la "formale conoscenza" delle verifiche non richieda la notifica di un avviso di accertamento, essendo sufficiente che il contribuente abbia partecipato a attività istruttorie o di verifica pertinenti; nel caso concreto, il socio aveva ricevuto invito, partecipato al contraddittorio e solo dopo aveva presentato la dichiarazione riservata, sicché la causa di inefficacia degli effetti preclusivi era operante. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è legittima e, nelle società a ristretta base o unipersonali, l'Ufficio può fondarsi sul fatto noto della compagine sociale e sulla comunanza di interessi, gravando sul socio l'onere della prova contraria.

  • art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale base dell'accertamento induttivo del reddito d'impresa societario e del successivo ragionamento presuntivo verso il socio.

  • art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in relazione all'accertamento fiscale e alla sua incidenza sulla posizione del socio.

  • art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel motivo relativo alla validità dell'accertamento e al rapporto con la presunzione di distribuzione degli utili.

  • art. 44 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Richiamato quale norma inerente alla qualificazione degli utili e dei redditi di partecipazione oggetto di imposizione.

  • art. 295 c.p.c.

    La pregiudizialità dell'accertamento nei confronti della società rispetto a quello nei confronti del socio impone la sospensione del giudizio sul socio in attesa della definizione di quello societario.

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Rende applicabili al processo tributario le norme del codice di procedura civile, compreso l'art. 295 c.p.c.

  • art. 13-bis, commi 4 e 5, D.L. n. 78 del 2009, conv. in L. n. 102 del 2009

    Disciplina lo scudo fiscale e rinvia alla normativa previgente sul rimpatrio; la preclusione agli accertamenti opera solo se non ricorre la causa di inefficacia legata alla previa contestazione o all'avvio di verifiche con formale conoscenza.

  • art. 14, comma 7, D.L. n. 350 del 2001, conv. in L. n. 409 del 2001

    "il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 (...) è stata già contestata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza"

    La "formale conoscenza" non coincide solo con la notifica dell'avviso di accertamento, ma comprende anche atti e attività istruttorie o di verifica che abbiano coinvolto il contribuente e gli siano stati formalmente conoscibili.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Fondamento della cassazione con rinvio per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Norma richiamata per la cassazione con rinvio nel processo tributario.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa o unipersonali, l'accertamento di maggiori ricavi non contabilizzati in capo alla società consente di presumere la distribuzione ai soci di utili extracontabili; la prova contraria incombe sul socio, che deve dimostrare accantonamento, reinvestimento o diversa attribuzione delle somme.
  • Per vincere la presunzione di distribuzione degli utili occultati non è sufficiente dedurre la mancata definitività dell'accertamento societario: occorre contestare il reale conseguimento dei dividendi o fornire prova della mancata ripartizione; se il giudizio sul socio precede quello sulla società, può rilevare la sospensione per pregiudizialità.
  • Nel contesto dello scudo fiscale, la causa di inefficacia degli effetti preclusivi opera quando, al momento della dichiarazione riservata, il contribuente abbia già avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento pertinenti, non essendo necessaria la notifica formale dell'avviso di accertamento.
  • La 'formale conoscenza' richiesta dalla disciplina sul rimpatrio si valuta in concreto e può derivare anche dalla partecipazione del contribuente al contraddittorio o da ulteriori atti istruttori specifici, purché relativi all'accertamento tributario in corso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoLitisconsorzio necessario

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