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Ordinanza

Ordinanza n. 286/2026 - Catania, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della decisione sul ricorso gerarchico del -OMISSIS-del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, notificata a mezzo pec il 30 marzo 2026; - del provvedimento impugnato in sede gerarchica prot. n. -OMISSIS- a firma del Dirigente del servizio 3 coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli enti locali - Ufficio ispettivo del Dipartimento delle autonomie locali ad oggetto “Comune di Scordia - Istanza per intervento sostitutivo ex art. 20, comma 2 bis, della l.r. n. 22 del 1986”; - della nota prot. -OMISSIS-del Dipartimento regionale delle autonomie locali -Servizio 3 “Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti Locali - Ufficio ispettivo” per cui “il predetto ricorso gerarchico, così come comunicatole con nota prot. n. -OMISSIS-, è stato respinto ed è stato anche evidenziato ‘che avverso la predetta disposizione decisoria è ammesso ricorso giurisdizionale nel termine di giorni 60 e in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di giorni 120”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale; e per la condanna ex art. 34 c.p.a. della RegioneSiciliana a nominare un Commissario ad acta, ai sensi degli articoli 12, 16, 20 e 24 della l.r. 9 maggio 1986, n. 22, che, in vece del Comune di Scordia, provveda alla stipula della convenzione con la ricorrente Cooperativa e a favore della ricorrente Signora -OMISSIS- secondo l’allegato D di cui al DPRS n. 158/1996.

Giustizia amministrativa202601471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di intervento sostitutivo regionale e decisione di rigetto del ricorso gerarchico, con richiesta di nomina di un commissario ad acta per la stipula di una convenzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento regionale delle autonomie locali che aveva respinto l’istanza di intervento sostitutivo volta a regolarizzare il ricovero di una persona mediante stipula di una convenzione con la cooperativa secondo gli schemi regionali, nonché la successiva decisione del Dirigente generale che aveva respinto il ricorso gerarchico. È stata inoltre chiesta, ai sensi dell’art. 34 c.p.a. e degli artt. 12, 16, 20 e 24 della l.r. n. 22/1986, la condanna della Regione alla nomina di un commissario ad acta incaricato di sostituirsi al Comune di Scordia nella stipula della convenzione. Le ricorrenti hanno domandato in via cautelare la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il giudice ha ritenuto che la controversia appartenga alla giurisdizione amministrativa perché concerne il mancato esercizio di un potere sostitutivo. In sede cautelare, tuttavia, le censure sono state ritenute prive di adeguato fumus, poiché non risultava integrato il presupposto dell’omissione di atti dovuti: il Comune si era già determinato mediante le deliberazioni della Giunta comunale n. 48 e n. 49 del 29 aprile 2025, impugnate in altro giudizio nel quale la Sezione aveva declinato la giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non sussistente, a una prima sommaria cognizione, il fumus boni iuris necessario per la sospensione. In particolare, ha escluso la presenza di un’omissione di atti dovuti idonea a giustificare l’esercizio del potere sostitutivo regionale, poiché il Comune di Scordia aveva comunque adottato specifiche deliberazioni sulla vicenda. Il riferimento al precedente giudizio, definito con declinatoria di giurisdizione e non appellato, è stato utilizzato quale elemento per escludere in questa fase la prospettata inerzia comunale. L’istanza cautelare è stata quindi rigettata; non è stata adottata la richiesta misura commissariale e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la sospensione è stata negata per carenza di adeguato fumus boni iuris.

  • art. 34 c.p.a.

    Invocato dalle ricorrenti quale fondamento della richiesta di condanna della Regione alla nomina di un commissario ad acta; la richiesta non è stata accolta nella fase cautelare.

  • artt. 12, 16, 20 e 24 l.r. 9 maggio 1986, n. 22

    Richiamati quali disposizioni fondanti il potere sostitutivo regionale rispetto agli enti locali e la richiesta di intervento commissariale.

  • art. 20, comma 2-bis, l.r. n. 22/1986

    Richiamato in relazione all’istanza di intervento sostitutivo proposta dalle ricorrenti.

  • D.P.Reg. 4 giugno 1996

    Indicato quale fonte degli schemi regionali secondo cui avrebbe dovuto essere stipulata la convenzione.

  • Regolamento (UE) 2016/679, artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per la protezione dei dati personali mediante oscuramento nella pubblicazione o diffusione della pronuncia.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il presupposto dell’esercizio di un potere sostitutivo fondato sull’omissione di atti dovuti non ricorre quando l’amministrazione sostituenda abbia comunque adottato specifici atti deliberativi sulla vicenda, anche se tali atti siano contestati dall’interessato.
  • In sede cautelare, la sospensione dell’atto impugnato richiede un adeguato fumus boni iuris; la sua insussistenza è sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza, senza necessità di una compiuta definizione del merito.
  • La controversia relativa al mancato esercizio di un potere sostitutivo amministrativo appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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