Sentenza del 20/02/2017 n. 1456 - Comm. Trib. Prov. Milano
ATTO DI CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE - Riqualificazione - Trasferimento di ramo d'azienda - Valori dichiarati - Tassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la riqualificazione, ai fini dell'imposta di registro, di un atto formalmente qualificato come cessione di quote societarie. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto necessario valutare il collegamento funzionale tra più negozi e gli effetti giuridici complessivi dell'operazione, per verificare se essa dissimulasse un trasferimento di ramo d'azienda finalizzato a ottenere un trattamento fiscale più favorevole. La decisione distingue tuttavia tra gli effetti giuridici e quelli meramente economici: la cessione di un'azienda trasferisce direttamente l'azienda dall'alienante all'acquirente, mentre la cessione totalitaria di partecipazioni mantiene la separazione giuridica tra il patrimonio dell'acquirente e l'azienda appartenente alla società acquisita.
La decisione
Il principio affermato è che l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 consente di considerare unitariamente più atti collegati e di individuarne gli effetti giuridici complessivi, anche per contrastare una frammentazione negoziale meramente elusiva. Tuttavia, la riqualificazione non può fondarsi sui soli risultati economici o sulla sostanziale convenienza dell'operazione: occorre verificare gli effetti giuridici realmente prodotti. Nel caso descritto, la cessione di una partecipazione totalitaria non è automaticamente assimilabile alla cessione diretta dell'azienda, poiché l'azienda resta giuridicamente nella titolarità della società partecipata.
Norme richiamate
Articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La norma impone di considerare la natura e gli effetti giuridici effettivamente prodotti dall'atto, anche valutando il collegamento funzionale tra più negozi. Essa consente di contrastare la parcellizzazione artificiosa di un'unica operazione, ma non autorizza a sostituire gli effetti giuridici con i meri effetti economici.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, più atti collegati possono essere valutati unitariamente quando risultano funzionalmente diretti a realizzare un unico risultato giuridico.
- La riqualificazione fiscale deve basarsi sugli effetti giuridici concretamente prodotti e non soltanto sulla convenienza economica o sul valore complessivo dell'operazione.
- La cessione diretta di un'azienda e la cessione totalitaria delle quote della società proprietaria non sono automaticamente equivalenti: nella seconda ipotesi l'azienda rimane giuridicamente della società partecipata.
- La mera coincidenza del risultato economico o del controllo sostanziale non basta, da sola, a trasformare una cessione di partecipazioni in una cessione d'azienda.
- Per valutare il rischio di riqualificazione occorre esaminare struttura, sequenza, collegamento e finalità giuridiche degli atti, verificando se le operazioni siano autonome oppure artificialmente frazionate.
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