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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34898/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una lavoratrice aveva impugnato la decisione della Corte d'appello che, in riforma del primo grado, aveva respinto la domanda di illegittimità di una serie di contratti di somministrazione a termine e delle relative proroghe intercorsi con un'agenzia per il lavoro e utilizzati presso una casa di cura, con richiesta di accertare la costituzione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato direttamente in capo all'utilizzatrice. La Corte territoriale aveva ritenuto maturata la decadenza ex art. 32 L. 183/2010 per tutti i contratti precedenti l'ultimo, aveva applicato all'ultimo contratto la disciplina di acausalità introdotta dal d.l. 34/2014 convertito in L. 78/2014, aveva escluso la prova di lavoro svolto negli intervalli e aveva respinto le ulteriori domande di superiore inquadramento e differenze retributive per genericità e difetto di prova. Con sei motivi la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32 L. 183/2010, sostenendo che il termine di decadenza dovesse decorrere dall'ultimo contratto della serie e che comunque la domanda di accertamento del rapporto subordinato per frode alla legge non fosse soggetta a decadenza; 2) violazione del d.l. 34/2014, della L. 78/2014, degli artt. 20, 21 e 27 d.lgs. 276/2003, nonché dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la Corte avesse esaminato d'ufficio in appello la questione della acausalità e che il rapporto si fosse svolto anche in periodi 'in nero'; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. e omesso esame, per avere la sentenza ritenuto acausale il contratto senza considerare che, in concreto, il rapporto si era svolto come lavoro subordinato e non come somministrazione; 4) omesso esame di fatti decisivi e mancata motivazione sull'illegittimità dell'ultimo contratto e delle proroghe; 5) omessa motivazione sull'art. 32, comma 5, L. 183/2010 e sulle richieste risarcitorie per i periodi lavorati in nero; 6) omesso esame delle prove documentali e testimoniali sull'orario di lavoro e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata valutazione del materiale probatorio sulle differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla decadenza, confermando il principio secondo cui, in caso di successione di contratti di somministrazione a termine, l'impugnazione dell'ultimo contratto non si estende ai precedenti e a ciascun contratto si applicano le regole proprie di impugnabilità; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla pretesa nullità per frode alla legge perché non risultava che tale domanda fosse stata effettivamente proposta e devoluta. Ha ritenuto infondato/inammissibile il secondo motivo, affermando che spetta al giudice individuare la legge applicabile e che l'ultimo contratto, stipulato nel 2014 e prorogato fino al 2015, ricadeva nella disciplina del d.l. 34/2014 convertito in L. 78/2014; è stato perciò giudicato non pertinente il richiamo alla disciplina previgente. Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente perché si limitavano a riproporre questioni già superate dalla decadenza o non si confrontavano con la ratio decidendi, oppure perché riguardavano valutazioni di merito e della prova non scrutinabili in cassazione se non nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c. La lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, legge n. 183 del 2010

    disciplina la decadenza per l'impugnazione dei contratti a termine; in caso di successione di contratti di somministrazione, la decadenza si valuta per ciascun contratto e non si estende automaticamente ai precedenti per effetto dell'impugnazione dell'ultimo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge deve essere dedotta in modo pertinente rispetto alla norma effettivamente applicabile e alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di rivalutare il merito o le prove; non è utilizzabile per contestare questioni giuridiche o la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 345 c.p.c.

    non impedisce al giudice di individuare correttamente la legge applicabile; la censura è inammissibile se non si confronta con la disciplina realmente applicata e con la decisione impugnata.

  • d.l. n. 34 del 2014

    è stato ritenuto applicabile all'ultimo contratto di somministrazione stipulato il 1.9.2014 e prorogato fino al 31.1.2015; ha introdotto un regime di acausalità per i contratti di somministrazione a termine entro il limite temporale previsto.

  • L. n. 78 del 2014

    legge di conversione del d.l. n. 34 del 2014, applicabile al contratto oggetto di causa.

  • d.lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 21 e 27

    richiamati dalla ricorrente, ma ritenuti non pertinenti alla fattispecie concreta, poiché il rapporto era disciplinato dalle modifiche successive introdotte dal d.l. n. 34 del 2014.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di successione di contratti di somministrazione a termine, l'impugnazione stragiudiziale del solo ultimo contratto non si estende automaticamente ai contratti precedenti: ciascun contratto resta soggetto alle proprie regole di impugnazione e al relativo dies a quo della decadenza.
  • La domanda volta a far dichiarare la nullità/frode dei contratti reiterati deve risultare effettivamente proposta e devoluta nei gradi di merito; in cassazione non può essere introdotta per la prima volta o ricostruita in via meramente assertiva.
  • Il giudice di merito, anche in appello, deve applicare la disciplina normativa vigente al rapporto concreto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica prospettata dalle parti, purché non sia alterato l'effetto giuridico perseguito.
  • Il controllo di legittimità sull'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né la contestazione di generiche ricostruzioni di merito: occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una questione giuridica o della mera attendibilità delle prove.
  • Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle prove raccolte, senza indicare un effettivo travisamento del principio di disponibilità o del criterio legale di valutazione della prova.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazione e somministrazione di lavoroImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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