Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 425/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ammissione di un’impresa concorrente e aggiudicazione della procedura negoziata per i lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Gallipoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ammissione dell’impresa controinteressata e l’aggiudicazione in suo favore, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato, e il subentro. In via cautelare ha dedotto, tra l’altro, la tardività della comunicazione dell’aggiudicazione e il difetto di istruttoria e di motivazione della stazione appaltante in ordine alla sussistenza di cause di esclusione non automatica ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettere a) ed e), del d.lgs. n. 36/2023. La controinteressata aveva dichiarato in gara un provvedimento interdittivo, adottato e contestualmente revocato prima dell’indizione della procedura, nonché due risoluzioni contrattuali per inadempimento. Il ricorso è stato notificato il 3 luglio 2026, mentre l’aggiudicazione era stata individualmente comunicata soltanto il 1° luglio 2026; inoltre, la determinazione di aggiudicazione non era stata ostesa in sede di accesso agli atti. La controinteressata aveva altresì contestato l’ammissione della ricorrente, ma il TAR ha rilevato, in sede cautelare, che tale questione avrebbe dovuto essere proposta mediante ricorso incidentale nei termini previsti dagli artt. 42 e 120 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Ha superato, in via sommaria, l’eccezione di tardività, rilevando che la pubblicazione all’albo pretorio dell’aggiudicazione non determina di per sé la decorrenza del termine per impugnare in assenza di comunicazione individuale e che il riferimento all’aggiudicazione contenuto in una richiesta di accesso non prova la piena conoscenza materiale del provvedimento. Quanto al fumus, il Collegio ha ritenuto che l’interdittiva, pur non integrando una causa di esclusione automatica perché non più efficace al momento della presentazione delle offerte, era stata annotata nel casellario ANAC e doveva quindi essere valutata dalla stazione appaltante ai fini dell’eventuale esclusione non automatica. La stazione appaltante avrebbe omesso tale valutazione concreta, limitandosi a una formula di stile relativa alla verifica dei requisiti tramite FVOE ANAC. La medesima omissione sembrava riguardare anche le due risoluzioni per inadempimento dichiarate dalla controinteressata, aventi rilevanza temporale ai sensi dell’art. 96, comma 10, lettera c), n. 3), del d.lgs. n. 36/2023 e riferite ad appalti di valore superiore a un milione di euro. Il TAR ha quindi sospeso il provvedimento impugnato e ordinato alla stazione appaltante di procedere al riesame, riattivando l’esercizio della propria discrezionalità tecnica e indicando esplicitamente le ragioni dell’eventuale conferma dell’affidabilità dell’impresa. Ha assegnato all’amministrazione sessanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza da parte della ricorrente o, alternativamente, dalla comunicazione della Segreteria. L’esame del merito è stato fissato per il 22 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 90 d.lgs. n. 36/2023

    La comunicazione individuale dell’aggiudicazione rileva ai fini della piena conoscenza del provvedimento e della decorrenza del termine per la sua impugnazione.

  • art. 94, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

    Un provvedimento interdittivo non più efficace al momento della presentazione dell’offerta, perché temporalmente anteriore e revocato, non integra, in via automatica, la causa di esclusione prevista dalla disposizione.

  • art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

    Le vicende professionali annotate nel casellario ANAC devono essere oggetto di una valutazione concreta della stazione appaltante ai fini dell’eventuale esclusione non automatica.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023

    Le ulteriori circostanze dichiarate dall’operatore economico devono essere esaminate dalla stazione appaltante nell’ambito della verifica sull’affidabilità, con istruttoria e motivazione effettive.

  • art. 96, comma 10, lett. c), n. 3), d.lgs. n. 36/2023

    Le risoluzioni contrattuali per inadempimento verificatesi nel periodo temporale previsto dalla norma possono assumere rilievo nella valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.

  • art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023

    L’annotazione nel casellario ANAC delle vicende rilevanti è funzionale anche a consentire alle stazioni appaltanti di tenerne conto nella valutazione prevista dall’art. 95, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023.

  • artt. 6, 17 e 22 delibera ANAC n. 272/2023

    Le annotazioni nella sezione pertinente del casellario ANAC sono destinate a consentire la valutazione delle vicende professionali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

  • artt. 42 e 120 c.p.a.

    La contestazione dell’ammissione della parte ricorrente, proposta dalla controinteressata, deve essere veicolata mediante ricorso incidentale entro i termini propri del rito appalti.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata concessa in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, mediante sospensione dell’atto e ordine di riesame.

Massime di principio

  • La pubblicazione dell’aggiudicazione all’albo pretorio non è, da sola, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione quando non sia accompagnata dalla comunicazione individuale dell’aggiudicazione agli interessati; il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, comprensiva della disponibilità materiale della relativa determinazione.
  • Il riferimento all’aggiudicazione contenuto in una richiesta di accesso agli atti non dimostra, di per sé, la piena conoscenza del provvedimento e non consente automaticamente di anticipare la decorrenza del termine per ricorrere.
  • Un provvedimento interdittivo non più efficace al momento della presentazione dell’offerta non determina automaticamente l’esclusione ai sensi della causa di esclusione automatica, ma, se annotato nel casellario ANAC, deve essere concretamente valutato dalla stazione appaltante ai fini dell’eventuale esclusione non automatica.
  • La stazione appaltante deve valutare in concreto tutte le vicende professionali dichiarate dall’operatore economico e rilevanti ai sensi degli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 36/2023, comprese le risoluzioni contrattuali per inadempimento rientranti nel periodo temporale previsto dalla legge.
  • La mera attestazione del controllo dei requisiti tramite la piattaforma FVOE ANAC, accompagnata da una formula di stile, non sostituisce l’istruttoria e la motivazione necessarie per spiegare perché, nonostante vicende professionali significative, l’operatore economico sia stato comunque ritenuto affidabile.
  • Quando l’illegittimità cautelarmente rilevata consiste nell’omessa valutazione discrezionale dell’affidabilità dell’operatore economico, la tutela può essere assicurata sospendendo l’aggiudicazione e ordinando alla stazione appaltante di riattivare il procedimento e riesaminare la posizione dell’impresa.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionaleCause di esclusione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.