Sentenza del 14/12/2017 n. 2560 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Ambito di applicazione e presupposti - Definizione di fabbricati e terreni agricoli - Assoggettamento all'Ici sulla base delle risultanze catastali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ambito di applicazione dell'ICI, la definizione di fabbricati e terreni agricoli e l'incidenza delle risultanze catastali. La base imponibile deve essere determinata in rapporto all'iscrizione catastale dell'immobile e alla rendita vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta. Tali dati non possono essere contestati incidentalmente nel giudizio relativo all'ICI, né dal Comune né dal contribuente. Per contestare la categoria catastale o la rendita occorre rivolgersi all'Agenzia del Territorio, impugnando l'atto catastale o chiedendone la modifica. Quanto ai terreni agricoli, il presupposto dell'imposta sussiste quando il terreno sia astrattamente suscettibile di essere utilizzato per le attività agricole previste dall'art. 2135 c.c., senza che sia necessario dimostrare l'effettivo esercizio di tali attività.
La decisione
Il principio affermato è che l'assoggettamento all'ICI e la determinazione dell'imposta dipendono dalle risultanze catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Eventuali contestazioni sulla classificazione catastale o sulla rendita devono essere proposte in un autonomo procedimento contro l'Agenzia del Territorio e non possono essere fatte valere incidentalmente nel giudizio ICI. Inoltre, un terreno è considerato agricolo ai fini ICI quando è potenzialmente idoneo all'esercizio delle attività agricole, anche se tali attività non sono concretamente svolte. Il testo non riporta le parti processuali né il dispositivo concreto della sentenza, pertanto non è possibile individuare con certezza l'esito formale del ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
La base imponibile dell'Ici è individuata mediante una stretta ed inscindibile relazione tra iscrizione in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione.
La rendita catastale vigente al 1° gennaio costituisce il parametro vincolante per determinare la base imponibile ICI. La classificazione e la rendita non possono essere messe in discussione incidentalmente nel giudizio tributario sull'imposta.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2
Il presupposto dell'imposta sussiste con riferimento ai terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 cod. civ.
La nozione di terreno agricolo comprende i terreni astrattamente suscettibili di utilizzo per attività agricole, senza necessità di provare l'effettivo esercizio di tali attività.
Codice civile, art. 2135
Individua le attività agricole rilevanti ai fini del richiamo contenuto nella disciplina ICI.
Cassazione civile, sentenza 11 maggio 2012, n. 7369
Conferma sia il carattere vincolante delle risultanze catastali per l'ICI, sia il criterio dell'idoneità astratta del terreno allo svolgimento di attività agricole.
Massime di principio
- Nel contenzioso ICI, IMU o in imposte analoghe, la rendita e la categoria catastale vigenti alla data di riferimento determinano ordinariamente la base imponibile.
- La contestazione della rendita o della categoria catastale deve essere proposta contro l'amministrazione catastale competente, non può essere introdotta per la prima volta in modo incidentale contro il Comune impositore.
- Per qualificare un terreno come agricolo può essere sufficiente la sua astratta idoneità allo svolgimento di attività agricole; non è sempre necessario dimostrare che l'attività sia stata effettivamente esercitata.
- Prima di contestare un accertamento tributario è necessario verificare i dati catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposta e valutare se la controversia riguardi l'imposta oppure direttamente la classificazione catastale.
- Poiché il testo non contiene il dispositivo completo né l'identificazione delle parti, l'indicazione del vincitore deve essere considerata presuntiva e non certa.
Testo integrale
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