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Sentenza

Sentenza n. 1769/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: omessa rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del TFS, dopo che l’INPS lo aveva liquidato senza computare i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Ha dedotto di essere stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato più di 35 anni di servizio utile, e di avere chiesto all’INPS la riliquidazione senza ricevere risposta. L’INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno in cui erano maturati entrambi i requisiti; ha contestato l’applicabilità dei sei scatti al personale collocato a riposo a domanda e ha prospettato l’incostituzionalità dell’interpretazione estensiva dell’art. 6-bis per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale, assumendo che il termine decorresse dalla cessazione dal servizio. Il ricorrente ha chiesto anche interessi e rivalutazione monetaria.

La decisione

Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia relativa al trattamento di fine servizio di personale in regime di diritto pubblico, e ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis non ha natura decadenziale: esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non preclude il beneficio a chi presenti la domanda negli anni successivi. Ha ritenuto applicabile il beneficio al personale delle forze di polizia, compresi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri collocati a riposo a domanda in presenza dei requisiti di età e anzianità, sulla base dell’interpretazione dell’art. 6-bis e della disciplina richiamata dal codice dell’ordinamento militare. Ha respinto la prospettata questione di illegittimità costituzionale, in assenza di argomenti idonei a dimostrare l’irragionevolezza della disciplina. Ha respinto l’eccezione di prescrizione: il quinquennio decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio; nel caso concreto, il pagamento della seconda rata del TFS aveva interrotto la prescrizione e il termine non era maturato prima della notifica del ricorso. Ha quindi accertato il diritto ai sei scatti ai fini del calcolo del TFS e alla corresponsione della differenza rispetto a quanto già liquidato, oltre agli interessi legali. Ha negato il cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. L’INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Tanto premesso, va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

    La controversia sul TFS del personale in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987

    Orbene, il prospetto di liquidazione recante le due rate nelle quali è articolato il pagamento del TFS evidenzia che il mandato di pagamento della seconda rata del TFS in favore del ricorrente è stato emesso in data -OMISSIS-, con conseguente interruzione della prescrizione e mancata maturazione della prescrizione quinquennale tra tale data e quella di notifica dell’odierno ricorso (anche senza tenere conto della messa in mora parimenti interruttiva della prescrizione inviata dal ricorrente via PEC il -OMISSIS-).

    Il beneficio dei sei scatti spetta, ai fini della liquidazione del TFS, anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non determina decadenza.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Il codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.

    Il richiamo dell’art. 1911, comma 3, all’art. 6-bis conferma per le forze di polizia ad ordinamento militare la perdurante applicazione della disciplina dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973

    Per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza sopra indicata, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale va individuato nella data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.

    La prescrizione quinquennale del diritto alla buonuscita decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale costituisce riconoscimento del debito con effetto interruttivo.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto dal Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.

    Gli interessi e la rivalutazione monetaria non sono cumulabili sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

Massime di principio

  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo del personale che abbia raggiunto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile non è decadenziale: in mancanza di un’espressa previsione in tal senso, esso regola la decorrenza del collocamento a riposo e non esclude il beneficio dei sei scatti per chi presenti la domanda in un anno successivo.
  • I sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione del TFS spettano al personale delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, che sia collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
  • La prescrizione quinquennale del diritto alla buonuscita decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale, quale riconoscimento del debito, interrompe la prescrizione.
  • Le controversie relative all’indennità di buonuscita del personale in regime di diritto pubblico appartengono alla giurisdizione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimento

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