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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00542/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

Un pensionato della cassa professionale aveva ottenuto in primo grado l’accertamento dell’illegittimità del contributo di solidarietà applicato al proprio trattamento pensionistico in base a delibere dell’ente privatizzato, con condanna alla restituzione delle somme trattenute. La corte d’appello aveva ritenuto illegittimo il prelievo, ma aveva limitato la restituzione alla prescrizione quinquennale per il periodo successivo ad agosto 2015, mantenendo invece la prescrizione decennale per un segmento anteriore. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà, richiamando la disciplina delle casse privatizzate, il superamento del rigido principio del pro rata per effetto della riforma del 2006, la norma di interpretazione autentica del 2013, l’autonomia regolamentare dell’ente e l’art. 24, comma 24, del d.l. 201/2011; 2) in subordine ha invocato la medesima disposizione del 2011 per giustificare comunque il prelievo almeno dal 2011; 3) ha censurato l’applicazione della prescrizione decennale per il periodo agosto 2010-giugno 2011, ritenendo operante quella quinquennale; 4) ha contestato la decorrenza degli interessi sulle somme da restituire, sostenendo che dovessero decorrere dalla domanda e non dalle singole scadenze dei ratei. Il pensionato ha resistito e proposto ricorso incidentale, sostenendo che anche le somme riferite al periodo luglio 2011-luglio 2015 non fossero prescritte, poiché il termine applicabile era decennale e non quinquennale, trattandosi non di ratei pensionistici “pagabili” ma di importi indebitamente trattenuti. La Cassa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale della cassa, confermando l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato con regolamento dell’ente, perché privo di adeguata base legale e comunque estraneo ai limiti del potere regolamentare degli enti previdenziali privatizzati. Ha invece accolto il ricorso incidentale del pensionato sul punto della prescrizione, affermando che il credito restitutorio derivante dalle trattenute indebite è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale, perché non si tratta di ratei pensionistici liquidi ed esigibili messi a disposizione dell’assicurato, ma di somme indebitamente prelevate su un trattamento già determinato. Quanto agli interessi, la Corte ha ritenuto corretta la decorrenza dalle singole scadenze dei ratei trattenuti e non dalla domanda giudiziale. In dispositivo la sentenza impugnata è stata cassata solo in relazione al motivo accolto sul ricorso incidentale, mentre è stato rigettato il ricorso principale. Le spese sono state poste a carico della cassa ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 1 e 2 D.Lgs. 509/1994

    Il decreto sulla privatizzazione degli enti previdenziali professionali non attribuisce ai regolamenti delle casse la natura di regolamenti di delegificazione e non consente di derogare a norme primarie.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    La disciplina originaria del pro rata resta rilevante per i trattamenti maturati prima della riforma del 2006; la successiva modifica ha attenuato il vincolo per i trattamenti successivi.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    Ha attenuato il principio del pro rata e svincolato le casse dal numerus clausus dei provvedimenti, ma non ha autorizzato deroghe a norme primarie né la legittimazione automatica di prelievi regolamentari su pensioni già liquidate.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    Norma di interpretazione autentica che conferma la validità degli atti adottati prima del 2007 solo se conformi alla legge e finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine.

  • art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011

    Il contributo minimo previsto dalla norma è istituto diverso dal contributo di solidarietà regolamentare e non ne giustifica la legittimità.

  • art. 23 Cost.

    La prestazione patrimoniale imposta a titolo di contributo di solidarietà richiede una base legale; la fonte regolamentare dell’ente non è sufficiente.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati presuppone crediti liquidi ed esigibili, messi a disposizione dell’assicurato; non si applica alle somme indebitamente trattenute su un trattamento pensionistico già determinato.

  • art. 2946 c.c.

    È il termine applicabile all’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute, quando il credito non è un rateo pensionistico pagabile ma un credito restitutorio autonomo.

  • art. 47-bis d.P.R. 639/1970

    La prescrizione quinquennale ivi prevista riguarda la riliquidazione dei trattamenti pensionistici, non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    Gli interessi sui crediti previdenziali decorrono dalla maturazione del diritto, cioè dalle scadenze dei ratei non integralmente corrisposti, non dalla domanda giudiziale.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione e dare la soluzione di diritto corretta anche se il giudice di merito non abbia esplicitato adeguatamente la questione giuridica, quando non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    La soluzione della questione di diritto può essere adottata in funzione di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati, pur dotati di autonomia regolamentare e gestionale, non possono istituire con delibera o regolamento prelievi patrimoniali su pensioni già liquidate in assenza di una specifica base legale, perché vale la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
  • Il superamento del rigido principio del pro rata per effetto della riforma del 2006 non consente di comprimere retroattivamente trattamenti già maturati mediante contributi di solidarietà imposti su prestazioni pensionistiche già determinate.
  • La legittimità di atti adottati dalle casse prima delle riforme del 2006/2013 va valutata anche alla luce della loro conformità alla legge primaria e della loro finalizzazione all’equilibrio finanziario di lungo periodo; non è sufficiente la sola finalità solidaristica o di riequilibrio di bilancio.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati presuppone che il credito sia liquido, esigibile e posto nella disponibilità dell’assicurato; se invece si discute della riliquidazione del trattamento o della restituzione di somme indebitamente trattenute, si applica il termine ordinario decennale.
  • La decorrenza degli interessi sui crediti previdenziali segue la maturazione delle singole rate non integralmente corrisposte, poiché gli accessori fanno parte dell’unitaria prestazione previdenziale e non decorrono, di regola, dalla sola domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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