Cassazione Penale, Ordinanza n. 09083/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività del deposito. L'inammissibilità è ritenuta assorbente rispetto a tutti i motivi dedotti, che non vengono esaminati. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, essendo ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 19/02/2025. La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito perché rileva che il ricorso è stato depositato tardivamente: la sentenza risulta pubblicata il 19/02/2025 e depositata tempestivamente il 18/03/2025, mentre il ricorso è stato depositato il 03/07/2025, oltre il termine ultimo indicato nel provvedimento (04/06/2025).
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione depositato oltre il termine legale è inammissibile e tale causa preclude l'esame dei motivi di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso per tardività può essere dichiarata de plano quando la tardività sia immediatamente rilevabile dagli atti.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, salvo che sia esclusa ogni profilo di colpa nella proposizione del ricorso.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni processuali assorbenti, la Corte non affronta le censure di merito dedotte dall'impugnante.
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