Cassazione Penale, Sentenza n. 11243/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, mediante difensore, impugna la sentenza di patteggiamento che lo aveva condannato per il reato di tentato furto, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione solo per i motivi tassativi indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). Una censura fondata su un presunto vizio di motivazione relativo alla sussistenza di una circostanza del reato non rientra nei motivi ammissibili. La dichiarazione di inammissibilità è pronunciata senza formalità di procedimento ai sensi dell'art. 610, comma 5‑bis, cod. proc. pen.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
Riferimento alla circostanza attenuante comune la cui configurazione è stata oggetto di censura dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della valutazione della sua sussistenza perché la questione inerisce alla motivazione della decisione di merito, non sindacabile in sede di cassazione del patteggiamento salvo i motivi tassativi previsti dall'art. 448 co. 2‑bis.
art. 448 comma 2‑bis cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti oggettivi del ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: sono ammessi solo i motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena. Perciò un vizio motivazionale sulla valutazione di circostanze del reato è inammissibile.
art. 610 comma 5‑bis cod. proc. pen.
Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedimento; in seguito a tale dichiarazione la Corte applica le conseguenze sanzionatorie previste (spese processuali e somma a favore della Cassa delle ammende).
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è sindacabile in Cassazione solo nei limiti espressamente indicati dall'art. 448 co. 2‑bis: non sono ammissibili i ricorsi che deducano sole carenze di motivazione relative a valutazioni di fatto o alla sussistenza di circostanze del reato.
- Se si intende contestare la qualificazione di una circostanza attenuante riconosciuta nel patteggiamento, occorre inquadrare il motivo in una delle fattispecie ammissibili (es. errata qualificazione giuridica, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, mancanza di volontà dell'imputato), altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità e comporta conseguenze economiche (spese processuali e sanzione a favore della Cassa delle ammende).
- Per preservare la possibilità di un controllo in Cassazione su questioni di fatto o di motivazione relative a circostanze, va valutata la strategia difensiva già in sede di patteggiamento (ad esempio evitare di accettare la qualificazione contro cui si intende opporsi), oppure considerare rimedi/processi alternativi ove ammessi.
- In fase di impugnazione di una sentenza concordata è fondamentale formulare e documentare, sin dall'atto di impugnazione, motivi che rientrino tra quelli tassativamente ammessi per non incorrere in inammissibilità.
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