Cassazione Civile, Sentenza n. 36158/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 42/2004 emesso in favore di Marinucci per €84.859,36 a titolo di corrispettivi contrattuali; il giudizio è stato interrotto a causa della dichiarazione di fallimento dell'opponente, con successiva revoca del fallimento. Controversia su chi dovesse riassumere il giudizio dopo la revoca e se il decreto ingiuntivo potesse divenire esecutivo nei confronti del fallito o della massa, nonché doglianze sulla revoca del gratuito patrocinio disposta dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che, essendo il giudizio di opposizione interrotto per la dichiarazione di fallimento e non riassunto nei termini prescritti, il processo è stato estinto e il creditore ha ottenuto la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo. La Corte ha ritenuto infondati i motivi che sostenevano l'improcedibilità del monitorio per via della procedura concorsuale e l'esistenza di rapporto di continenza con l'opposizione allo stato passivo. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi alla revoca del gratuito patrocinio e confermato che il giudice procedente può revocare l'ammissione quando ricorrono i presupposti di legge. Ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 645
Disciplina l'opposizione al decreto ingiuntivo: la Corte conferma che tale opposizione, se interrotta dal fallimento, resta esterna alla procedura concorsuale salvo riassunzione tempestiva
Codice di procedura civile, art. 305
Termine semestrale per la riassunzione del processo interrotto: la decorrenza è stata fissata dalla Corte dalla data dell'opposizione allo stato passivo o, al più tardi, dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento
Codice di procedura civile, art. 653
Effetti del giudicato: la Corte ricorda che, se il decreto diventa esecutivo per mancata riassunzione, può formarsi un titolo opponibile al debitore quando tornerà in bonis
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), art. 43
Citato in relazione alla disciplina della procedura concorsuale; la Corte applica i principi della L.F. sulla distinzione tra sede concorsuale e giudizi ordinari
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), art. 96
Richiamato per chiarire che le pronunce del giudice delegato e del tribunale in materia fallimentare spiegano effetto solo ai fini del concorso e non vincolano i giudizi ordinari se il curatore non interviene
Legge Fallimentare (novellata), art. 99
Riferimento alle pronunce del giudice delegato e al loro effetto limitato alla procedura concorsuale
Codice di procedura civile, art. 300, 302, 303, 307
artt. 300, 302, 303, 307 c.p.c.
Norme richiamate relative all'interruzione e alla riassunzione del processo; la Corte ha valutato la corretta applicazione del termine e dell'effetto dell'interruzione
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126
Norma sul gratuito patrocinio citata dal ricorrente: la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla competenza a revocare l'ammissione
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136
Prevede la possibilità per il magistrato procedente di revocare l'ammissione al patrocinio quando risultano insussistenti i presupposti o sussiste mala fede o colpa grave; la Corte conferma la legittimità della revoca anche quando motivata dalla manifesta infondatezza dell'impugnazione
Codice di procedura civile, art. 360
Fondamento delle censure in Cassazione (vizi di legge, omesso esame di fatto decisivo): la Corte ha dichiarato infondati i motivi dedotti ai sensi dell'art. 360
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. 22047/2020; Cass. 23474/2020; Cass. 9933/2018; Cass. 23679/2017; Cass. 3401/2013; Cass. 21565/2008
Richiami a precedenti che stabiliscono che l'accertamento dei crediti del fallito svolto in sede ordinaria non ha effetti verso la massa e che il decreto monitorio è privo di efficacia nei confronti del fallimento se non si riassume il giudizio
Codice di procedura civile, art. 13 D.P.R. 115/2002 (contributo unificato)
art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002
Richiesta di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto, come disposto dalla sentenza
Massime di principio
- Se l'opposizione a decreto ingiuntivo è interrotta dalla dichiarazione di fallimento dell'opponente, il processo resta quiescente e va riassunto tempestivamente (termine semestrale dell'art. 305 c.p.c.) dal debitore o dal curatore per evitare l'estinzione e la formazione di un titolo esecutivo.
- Il provvedimento monitorio, anche se provvisoriamente esecutivo, è privo di efficacia nei confronti della massa fallimentare: l'accertamento del credito per la procedura concorsuale deve avvenire nella sede fallimentare.
- Il curatore ha facoltà (ma non l'obbligo automatico) di riassumere i giudizi ordinari inerenti crediti del fallito; tuttavia l'onere pratico ricade sul debitore/opponente se intende impedire che il decreto diventi titolo opponibile una volta tornato in bonis.
- La mancata riassunzione nei termini consente al creditore di chiedere l'estinzione del processo e, conseguentemente, la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo nei confronti del debitore una volta cessati gli effetti del fallimento.
- La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio può essere disposta dal giudice procedente quando ricorrono i presupposti di legge (insussistenza dei requisiti o mala fede/colpa grave); l'impugnabilità di tale revoca è limitata e il contraddittore legittimato in tale sede è lo Stato (Ministero della Giustizia).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36065/2021 del 23/11/2021
- Sentenza civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36066/2021 del 23/11/2021
- Sentenza civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36067/2021 del 23/11/2021
- Sentenza civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36092/2021 del 23/11/2021
- Sentenza civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36093/2021 del 23/11/2021
- Sentenza civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36094/2021 del 23/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →