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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16294/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo che i motivi dedotti non fossero tra quelli consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza ex art. 444 c.p.p., applicandosi, su richiesta delle parti, la pena di mesi otto di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Con il ricorso per cassazione la difesa lamentava vizi di motivazione, deducendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per l'asserita evidenza di una causa di immediata assoluzione. La Corte rileva tuttavia che, nel giudizio di legittimità contro la sentenza di patteggiamento, i motivi deducibili sono soltanto quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la censura proposta non rientra tra essi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Delimita in modo tassativo i motivi deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; le doglianze non rientranti in tali categorie sono inammissibili.

  • art. 129 c.p.p.

    È evocato dalla difesa per sostenere la necessità di immediata assoluzione, ma la censura è ritenuta non deducibile nel perimetro del ricorso avverso il patteggiamento.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata quale fonte della modifica normativa che ha ristretto i motivi di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dopo la riforma del 2017, sono deducibili soltanto i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non anche censure sulla motivazione o sulla valutazione di merito.
  • La doglianza fondata sull'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è proponibile, in sede di legittimità contro il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tassativamente previsti dalla disciplina speciale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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