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Sentenza

Sentenza del 20/06/2019 n. 3747 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI - Accertamenti bancari - Presunzione - Prova contraria - Contenuto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato quattro avvisi di accertamento fondati principalmente su ingenti accrediti bancari ritenuti non giustificati e, quindi, qualificati dall’Amministrazione come ricavi o compensi non dichiarati. Ha contestato la decadenza dell’Agenzia dal potere di accertamento, sostenendo che la denuncia penale fosse stata trasmessa dopo la scadenza dei termini ordinari; ha inoltre dedotto il travisamento dei fatti e l’insufficienza dell’istruttoria documentale, chiedendo l’annullamento degli avvisi o, in subordine, la rideterminazione delle imposte e delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato integralmente l’appello. Ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria sul raddoppio dei termini, poiché il processo verbale di constatazione era stato notificato il 21 luglio 2015 e gli avvisi di accertamento erano stati notificati entro il 31 dicembre 2015. Ha inoltre affermato che la documentazione bancaria era sufficiente e che l’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa: una volta acquisiti i dati dei conti, spetta al contribuente dimostrare analiticamente che le somme erano già dichiarate o non imponibili. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 6.000,00, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973

    I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti [...] se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

    La norma stabilisce una presunzione legale relativa a favore dell’Amministrazione finanziaria: i movimenti bancari possono essere utilizzati per l’accertamento, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria, specifica e documentata, della loro irrilevanza fiscale o della loro inclusione nelle dichiarazioni.

  • Art. 51, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

    I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti [...] se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili.

    In materia IVA, le risultanze dei rapporti bancari possono fondare la rettifica se il contribuente non dimostra che le operazioni sono state dichiarate o che non sono imponibili.

  • Art. 1, commi 130-132, Legge n. 208/2015

    La disciplina ha modificato i termini ordinari di accertamento e regolato il raddoppio dei termini per le violazioni con obbligo di denuncia penale, prevedendo specifiche regole transitorie per i periodi d’imposta precedenti.

  • Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015

    Sono fatti salvi [...] i processi verbali di constatazione [...] dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza [...] sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.

    La disposizione transitoria conserva, in determinate condizioni, gli effetti della precedente disciplina sul raddoppio dei termini quando il PVC era stato notificato prima del 2 settembre 2015 e l’atto impositivo era stato notificato entro il 31 dicembre 2015.

  • Art. 43, D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i termini per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi; per le dichiarazioni omesse, il termine ordinario è più ampio.

  • Art. 57, D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina i termini per la notifica degli accertamenti IVA, secondo la disciplina temporale applicabile ai periodi d’imposta considerati.

  • Art. 331 c.p.p. e D.Lgs. n. 74/2000

    Il possibile obbligo di denuncia per reati tributari costituisce il presupposto per l’applicazione, nei casi e nei periodi previsti dalla legge, del raddoppio dei termini di accertamento.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari, l’Amministrazione può fondare la pretesa sui movimenti dei conti senza dover dimostrare previamente la specifica natura reddituale di ogni singola operazione: la legge presume la riferibilità all’attività imponibile.
  • Il contribuente deve fornire una giustificazione analitica delle singole movimentazioni, indicando provenienza, beneficiario, causale e documentazione di supporto; spiegazioni generiche o non riscontrate documentalmente sono normalmente insufficienti.
  • La presunzione bancaria è relativa e può essere superata, ad esempio, dimostrando che le somme erano già state dichiarate, costituivano trasferimenti irrilevanti, finanziamenti, restituzioni, prestiti, donazioni o altre operazioni non imponibili.
  • La contestazione dei termini di accertamento deve considerare non solo il termine ordinario, ma anche la disciplina transitoria applicabile alla data di notifica del PVC e dell’avviso, nonché l’eventuale omessa dichiarazione.
  • Quando il PVC e gli estratti conto sono stati messi a disposizione del contribuente e l’attività istruttoria si è svolta in contraddittorio, è più difficile sostenere validamente l’insufficienza dell’istruttoria o la lesione del diritto di difesa.
  • In presenza di più annualità connessе, l’esito sfavorevole su tutte le contestazioni può comportare la conferma integrale degli avvisi e la condanna alle spese processuali.

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