Sentenza del 13/03/2015 n. 5031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società era stata sanzionata per avere venduto mobili senza emettere fatture, annotando le operazioni nel registro dei corrispettivi, con riferimento all'IVA per l'anno 1984. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, il curatore fallimentare aveva impugnato la decisione sostenendo che l'appello fosse ammissibile nonostante la tardività, poiché il fallimento era intervenuto durante il processo, la curatela non era stata informata e non era stata dichiarata l'interruzione del giudizio. In subordine, contestava la validità della sentenza e delle sanzioni sotto vari profili tributari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, poiché, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale spetta esclusivamente a quest'ultima. Ha invece rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: all'epoca dei fatti il fallimento non comportava automaticamente l'interruzione del processo e, in assenza di una dichiarazione o notificazione dell'evento da parte del procuratore, il giudizio proseguiva tra le parti originarie. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. Il curatore è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, comma 3, e 51
Disciplinano i termini per l'impugnazione delle sentenze tributarie. L'appello è stato considerato tardivo e non è stata riconosciuta una rimessione in termini fondata sulla mancata conoscenza del processo da parte della curatela.
art. 327 c.p.c.
Prevede il termine lungo per impugnare le sentenze. La Corte ha escluso che la curatela potesse sottrarsi a tale termine sulla base della propria mancata partecipazione al processo.
R.D. n. 267 del 1942, art. 43, comma 3
L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo
La disposizione è stata introdotta successivamente ai fatti e quindi non era applicabile ratione temporis alla controversia.
art. 300 c.p.c.
La perdita della capacità processuale della parte costituita determina l'interruzione solo quando l'evento sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore. In mancanza, il processo prosegue tra le parti originarie.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 40 e 42
Riguardano l'interruzione e la prosecuzione del processo tributario; i relativi motivi sono stati dichiarati assorbiti perché il ricorso è stato già respinto sul tema della tardività dell'appello.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 22 e 41
Norme IVA richiamate dal ricorrente per contestare le modalità di documentazione delle operazioni e le conseguenti sanzioni, senza che la Corte ne esaminasse il merito.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6
Norma sanzionatoria in materia di violazioni degli obblighi di fatturazione, richiamata nel terzo motivo ma non esaminata per effetto dell'assorbimento.
L. n. 212 del 2000, art. 10
Principio di tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione, invocato dal ricorrente ma non valutato nel merito.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3
Principio di legalità e irretroattività delle sanzioni tributarie, richiamato dal ricorrente ma non esaminato a causa del rigetto preliminare del ricorso.
Massime di principio
- Prima di proporre un'impugnazione occorre verificare rigorosamente il termine applicabile: la mancata conoscenza personale del processo non rende automaticamente tempestivo un appello oltre il termine lungo.
- Per i procedimenti anteriori alla modifica dell'art. 43 della legge fallimentare, la dichiarazione di fallimento non comportava automaticamente l'interruzione del processo; era necessaria la dichiarazione in udienza o la notificazione dell'evento da parte del procuratore della parte costituita.
- La perdita della capacità processuale del fallito è relativa alla massa dei creditori: se il curatore rimane inerte, il fallito può continuare a essere parte del processo e il giudice non rileva automaticamente il difetto di capacità.
- La curatela che viene a conoscenza di una controversia già pendente deve attivarsi tempestivamente per verificare lo stato del giudizio, far valere eventuali eventi interruttivi e rispettare i termini di impugnazione.
- Dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, nei procedimenti tributari la legittimazione processuale spetta normalmente all'Agenzia e non al Ministero delle Finanze; un ricorso rivolto soltanto o anche al Ministero può essere dichiarato inammissibile nei suoi confronti.
- Quando una censura preliminare, come la tardività dell'impugnazione, è decisiva, il giudice può non esaminare i motivi relativi al merito tributario, dichiarandoli assorbiti.
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