Cassazione Penale, Sentenza n. 20370/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna che, in data 26/09/2025, aveva revocato la sospensione condizionale della pena (pena 1 anno e 2 mesi per il reato di cui agli artt. 110 e 642 c.p.) concessa con sentenza irrevocabile del 23/03/2018, perché non era stato versato entro sei mesi dalla irrevocabilità della sentenza l'importo della provvisionale di euro 3.000. La ricorrente deduceva: (i) travisamento della prova e valutazione errata della documentazione reddituale prodotta (certificati redditi 2017-2021); (ii) inosservanza degli artt. 165 e 168 c.p., sostenendo di non avere avuto conoscenza della sentenza (processo celebrato in assenza), di trovarsi in stato di indigenza e di avere problemi di salute che avrebbero reso impossibile l'adempimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il mancato pagamento della provvisionale entro il termine fissato (23/09/2018) sia rimasto incontrovertibile e protrattosi almeno fino al 03/05/2024; la documentazione prodotta dalla difesa non prova l'assoluta impossibilità di adempiere alla data del decorso del termine e non mostra che la ricorrente avesse tempestivamente chiesto o concordato dilazioni. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il mancato adempimento del vincolo essenziale per la sospensione condizionale determina la revoca, salvo prova di impossibilità non dipendente dalla volontà del condannato. Rigetto del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
Disciplina la sospensione condizionale della pena; il Tribunale ha ritenuto che il beneficio fosse subordinato al pagamento della provvisionale entro il termine fissato, e che il mancato adempimento comporti la revoca del beneficio salvo impossibilità assoluta
art. 168, comma 1, cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di inadempimento della condizione; la Corte ha applicato questa disposizione ritenendo legittima la revoca in assenza di prova di impossibilità non dipendente dalla volontà
art. 163 cod. pen.
Richiamato come riferimento al regime dei benefici conditional; il mancato adempimento dell'obbligo cui è subordinato il beneficio comporta la revoca
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione deve svolgere gli opportuni accertamenti sulle allegazioni difensive circa l'impossibilità di adempiere; la Corte osserva che tali accertamenti sono stati compiuti e le prove risultano insufficienti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti di sintesi dei motivi di ricorso (limiti dell'impugnazione per cassazione); i motivi sono stati esaminati nei limiti consentiti
art. 629-bis cod. proc. pen.
Citato relativamente a un procedimento pendente indicato dalla difesa; la Corte rileva che l'esito di tale procedimento non è stato documentato
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena subordinata a un adempimento (es. pagamento di una provvisionale) si revoca automaticamente se l'obbligo non è soddisfatto entro il termine fissato, salvo che il condannato provi un'impossibilità assoluta e non dipendente dalla sua volontà.
- Per far valere l'impossibilità di adempiere occorre allegarla tempestivamente e documentarla con riferimento al periodo temporale del decorso del termine, non soltanto con documentazione relativa a una situazione economica successiva.
- La semplice attestazione ISEE o documentazione relativa allo stato economico attuale non è necessariamente sufficiente per dimostrare l'assoluta impossibilità di adempiere nel periodo in cui il termine è scaduto; il giudice dell'esecuzione valuta la congruità e la pertinenza delle prove.
- Se il condannato conosce o potrebbe conoscere l'obbligo derivante dalla sentenza, deve attivarsi per concordare dilazioni o modalita' di pagamento compatibili; la mancata iniziativa indebolisce la prospettazione circa l'impossibilità.
- Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di compiere accertamenti (art. 666 c.p.p.) sulle allegazioni difensive; tuttavia, la decisione resiste se le prove non dimostrano l'impossibilità che impediva l'adempimento.
- La contestazione della mancata conoscenza della sentenza per processo in assenza richiede prova specifica (irregolarità nell'accertamento dell'assenza o documentazione sull'esito delle procedure successive) per incidere sull'obbligo temporale posto dalla sentenza irrevocabile.
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