Cassazione Penale, Sentenza n. 23340/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari (21/05/2024) che, riformando la precedente condanna per i reati indicati negli artt. 337 cod. pen. e 73 d.lgs. 159/2011, aveva ridotto la pena a un anno di reclusione. Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non le avrebbe riconosciute ingiustificatamente.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito di specificità del motivo: il ricorrente si è limitato a una generica censura sul diniego delle attenuanti generiche senza indicare elementi specifici e modalita' logiche di errore della motivazione della Corte territoriale. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogico il rigetto delle attenuanti, atteso l'assenza di elementi favorevoli al ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma indicata come titolo di reato oggetto della condanna di merito; nella sentenza di Cassazione non è stata reinterpretata, ma citata come riferimento ai reati per i quali era stato deciso il trattamento sanzionatorio.
art. 73 d.lgs. 159/2011
Richiamato come titolo di reato (collegato alla normativa di settore) costituente parte della precedente condanna; la Corte di Cassazione non ha svolto specifica e autonoma interpretazione di tale norma nel provvedimento, limitandosi a decidere sull'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Citazione giurisprudenziale di riferimento in relazione ai criteri di condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile: la Corte utilizza il principio per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria nonostante la mancanza di un vizio di mala fede assoluta del ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: una censura generica (es. 'diniego ingiustificato delle attenuanti') è tipicamente inammissibile per difetto di specificità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito richiede motivazione, ma il controllo della Cassazione è limitato a verificare la logicità e la coerenza della motivazione; se la Corte territoriale ha valutato l'assenza di elementi favorevoli, la decisione può essere confermata.
- Chi propone ricorso verso la valutazione delle attenuanti deve indicare con precisione quali elementi fattuali o giuridici sono stati omessi o travisati nella motivazione affinché il motivo sia ammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali; inoltre la Corte può condannare al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende quando valuta la responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è opportuno verificare e documentare specificamente le presunte contraddizioni o omissioni della motivazione di merito, e valorizzare ogni elemento probatorio e circostanza personale utile al riconoscimento delle attenuanti.
- La mera contrarietà della difesa alla valutazione del giudice di merito, senza indicazione puntuale degli errori di diritto o di logica della motivazione, non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità della Suprema Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23236/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23237/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23238/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23239/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23240/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23241/2025 del 23/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →