Cassazione Civile, Ordinanza n. 21284/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso avverso due cartelle di pagamento, sostenendo di averne avuto conoscenza solo tramite la consultazione dell'estratto di ruolo richiesto all'agente della riscossione; da ciò faceva discendere l'eccezione di prescrizione delle pretese erariali. I giudici di merito hanno ritenuto tardiva l'impugnazione perché le cartelle risultavano regolarmente notificate, anche mediante consegna al portiere dello stabile. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o apparente sulla conformità delle copie prodotte all'originale e la violazione degli artt. 214, 215 c.p.c. e 2719 c.c., sostenendo che, una volta disconosciute le copie delle relate/avvisi di ricevimento, esse non avrebbero potuto essere utilizzate come prova; l'agente della riscossione ha resistito eccependo l'infondatezza del primo motivo e, per il secondo, che la contestazione della conformità all'originale richiederebbe querela di falso per incidere sulla riferibilità della firma.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente né mancante, perché la CTR aveva comunque spiegato, sia pure sinteticamente, perché la contestazione sulle copie fosse generica e perché i documenti risultassero leggibili e completi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che il disconoscimento della conformità delle copie all'originale ex art. 2719 c.c. non equivale al disconoscimento della scrittura privata e non impedisce al giudice di valutarne la prova anche insieme ad altri elementi; inoltre, per contestare la riferibilità della firma apposta sugli avvisi di ricevimento era necessaria la querela di falso, non proposta. È stata quindi confermata la validità della notifica delle cartelle e il ricorrente è stato condannato alle spese, con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 4, c.p.c.
la nullità per vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per semplice sinteticità o insufficienza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione che consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è ammissibile la censura solo se la motivazione è affetta da anomalia costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
può denunciarsi la violazione di legge nell'erronea applicazione delle norme sul disconoscimento e sulla prova documentale.
art. 214 c.p.c.
regola il disconoscimento della scrittura privata e della sottoscrizione; è distinto dal disconoscimento della conformità della copia all'originale.
art. 215 c.p.c.
disciplina gli effetti del disconoscimento della scrittura privata; non si applica, nei medesimi effetti, al mero disconoscimento ex art. 2719 c.c.
art. 2719 c.c.
il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere specifico e tempestivo, ma non impedisce al giudice di apprezzare la copia e di accertarne la conformità anche con altri mezzi di prova.
art. 2712 c.c.
il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche fa venir meno la loro valenza probatoria, ma resta distinto dal disconoscimento della sottoscrizione.
art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973
per la notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento si applicano le norme del servizio postale ordinario; le contestazioni sulla riferibilità della firma richiedono querela di falso.
art. 160 c.p.c.
nel caso di consegna dell'avviso di ricevimento a soggetto presso l'indirizzo del destinatario, l'assenza di indicazioni formali sulla qualità del consegnatario non integra di per sé nullità della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso vanno verificati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione è nulla solo quando manchi o sia meramente apparente; non è sufficiente una motivazione sintetica se consente di ricostruire la ratio decidendi.
- Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale ex art. 2719 c.c. richiede specificità, ma non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata: il giudice può comunque valutarne l'attendibilità e corroborarla con altri elementi di prova.
- La contestazione della riferibilità della firma apposta su un avviso di ricevimento, quando la notifica della cartella avvenga a mezzo raccomandata postale, deve essere proposta con querela di falso.
- In tema di notifica della cartella esattoriale eseguita tramite servizio postale ordinario, l'avviso di ricevimento può essere utilizzato come prova della notifica se non sia validamente contestato secondo le regole proprie del documento e della falsità.
- Una censura sull'estratto di ruolo e sulla tardività dell'impugnazione non può superare il rilievo della rituale notifica delle cartelle quando questa risulti documentalmente provata.
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