Sentenza del 23/06/2016 n. 4130 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Trust costituito da genitore in favore dei figli - Trasferimento immobiliare - Misura proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che al trust costituito dai genitori in favore dei figli minorenni si applicano le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. La segregazione dei beni nel patrimonio del trust non esclude la rilevanza del trasferimento immobiliare ai fini fiscali. Il ricorso è quindi risultato infondato o comunque non accolto, secondo quanto desumibile dalla massima.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale del trasferimento di beni immobili a un trust costituito dai genitori in favore dei figli minorenni. Il contestante sosteneva, secondo quanto si ricava dalla massima, che il trasferimento realizzato mediante segregazione patrimoniale nel trust non dovesse scontare le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, probabilmente ritenendolo privo di un effetto traslativo definitivo o immediatamente lucrativo. La decisione ha invece qualificato l'operazione come trasferimento immobiliare rilevante ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.
Norme richiamate
Legge n. 286/2006, art. 2
Richiamata quale base normativa del regime fiscale applicabile ai trasferimenti o agli atti patrimoniali connessi al trust, nella parte rilevante per la determinazione delle imposte.
D.P.R. n. 917/1986, art. 73
La disposizione individua, tra l'altro, la rilevanza fiscale dei trust nell'ambito dei soggetti o enti considerati dalla normativa tributaria; il richiamo contribuisce a inquadrare il trust ai fini fiscali.
Cassazione n. 4482/2016
Il precedente giurisprudenziale è richiamato a sostegno dell'interpretazione secondo cui l'atto istitutivo o il trasferimento di beni al trust può assumere rilevanza fiscale propria, soprattutto quando comporta un trasferimento o una segregazione di beni immobili.
Massime di principio
- Quando beni immobili vengono trasferiti a un trust, la segregazione patrimoniale non esclude automaticamente la natura di trasferimento rilevante ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.
- Per stabilire se siano dovute imposte in misura proporzionale occorre considerare gli effetti giuridici concreti dell'atto, non soltanto la sua qualificazione formale come atto istitutivo o di segregazione del trust.
- Nei trust costituiti in favore di figli minorenni, l'intento familiare o liberale non comporta di per sé l'applicazione delle imposte in misura fissa: il trasferimento immobiliare può restare soggetto al regime proporzionale.
- La disciplina fiscale deve essere verificata alla luce della struttura concreta del trust, dei poteri attribuiti al trustee, dei beneficiari e degli effetti dell'atto sui beni immobili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 giu 2016Sentenza del 23/06/2016 n. 60 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 23 giu 2016Sentenza del 23/06/2016 n. 163 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 23 giu 2016Sentenza del 23/06/2016 n. 343 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 23 giu 2016Sentenza del 23/06/2016 n. 348 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 23 giu 2016Sentenza del 23/06/2016 n. 391 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 23 giu 2016Sentenza del 23/06/2016 n. 392 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →