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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 399 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Irpef anni 2007, 2008 e 2009 su vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in uno Stato della Comunità Europea - Non compete

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario l'applicazione della normativa Irpef nazionale alle vincite già tassate alla fonte nello Stato membro estero. Di conseguenza, ha annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2007, 2008 e 2009.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva recuperato a tassazione Irpef, per gli anni 2007, 2008 e 2009, le vincite realizzate dal contribuente partecipando a giochi d'azzardo presso una casa da gioco situata in uno Stato della Comunità Europea. Il contribuente ha contestato la legittimità degli accertamenti sostenendo che le vincite erano già state assoggettate a una tassazione sostitutiva alla fonte da parte del casinò straniero e che l'applicazione della normativa italiana avrebbe comportato un trattamento incompatibile con il diritto comunitario.

Norme richiamate

  • Normativa nazionale Irpef sui redditi diversi e sulle vincite

    La disciplina nazionale non può essere applicata, secondo la decisione, in modo da assoggettare nuovamente a imposizione italiana vincite conseguite in una casa da gioco di uno Stato membro dell'Unione Europea quando tali vincite siano già state tassate alla fonte nello Stato estero.

  • Diritto comunitario dell'Unione Europea

    La normativa interna deve essere interpretata e applicata in modo compatibile con i principi comunitari, evitando discriminazioni o duplicazioni impositive nei confronti delle vincite conseguite presso case da gioco situate in altri Stati membri.

Massime di principio

  • Quando una vincita ottenuta in un altro Stato membro dell'Unione Europea è già stata assoggettata a un prelievo fiscale alla fonte nello Stato di origine, occorre verificare se l'imposizione italiana determini una duplicazione sostanziale della tassazione.
  • La normativa fiscale nazionale deve essere disapplicata o interpretata in senso conforme al diritto dell'Unione Europea quando produca un trattamento meno favorevole per le vincite estere rispetto a situazioni analoghe interne.
  • Per contestare un accertamento è essenziale documentare sia l'origine della vincita sia l'effettivo prelievo fiscale applicato dal casinò o dall'autorità estera.
  • La decisione riguarda specificamente vincite realizzate presso una casa da gioco situata in uno Stato membro e già tassate alla fonte; non stabilisce automaticamente l'esenzione per ogni vincita estera o per ogni forma di gioco d'azzardo.
  • L'esito di casi analoghi può dipendere dalla normativa vigente nell'anno d'imposta, dalle modalità concrete di tassazione estera e dall'eventuale esistenza di convenzioni contro le doppie imposizioni.

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