Regolamento (UE) 2023/712
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 della Commissione del 30 marzo 2023 che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre un riesame per "nuovo esportatore" ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, in relazione alle importazioni di acido tricloroisocianurico dalla RPC fabbricato da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. Contestualmente abroga, per tali importazioni, il dazio antidumping in vigore e dispone la registrazione doganale delle stesse per nove mesi. La Commissione fissa termini procedurali per la partecipazione delle parti interessate e per la trasmissione delle osservazioni e dei questionari.
Apertura di un riesame relativo a un "nuovo esportatore" e sospensione/registrazione delle importazioni di acido tricloroisocianurico (TCCA) prodotto da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd., con possibile istituzione di un dazio antidumping individuale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di acido tricloroisocianurico e suoi preparati (simclosene), classificati ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 e ai codici TARIC 2933698070 e 3808942020, originari della Repubblica popolare cinese e fabbricati per l’esportazione nell’Unione da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. Rileva nell’ambito della procedura antidumping dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036; non disciplina in generale tutte le importazioni del prodotto, ma solo quelle del produttore esportatore richiedente. Le misure di registrazione hanno durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Apertura del riesame per nuovo esportatore su TCCA dalla RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 apre un riesame relativo a un "nuovo esportatore" ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, con riguardo alle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati (simclosene) originari della Repubblica popolare cinese e fabbricati per l’esportazione nell’Unione da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. La misura si colloca nel quadro della difesa commerciale antidumping dell’Unione e mira a verificare se per tale operatore debba essere fissato un dazio antidumping individuale.
La Commissione ha ritenuto sufficienti gli elementi prodotti dal richiedente per aprire il procedimento, in particolare quanto all’assenza di esportazioni nell’Unione nel periodo dell’inchiesta originaria, alla mancanza di collegamenti con i produttori esportatori soggetti ai dazi in vigore e all’avvio delle esportazioni solo successivamente al periodo di riferimento originario.
Prodotto interessato e quadro delle misure vigenti
Il prodotto oggetto del riesame è l’acido tricloroisocianurico (TCCA), anche indicato come simclosene, classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20, con corrispondenti codici TARIC 2933698070 e 3808942020. Il regolamento richiama che si tratta di un prodotto chimico usato come disinfettante e candeggiante ad ampio spettro a base di cloro organico, commercializzato in polvere, granuli, pastiglie o scaglie.
Le misure precedenti consistono in un dazio antidumping definitivo introdotto dal regolamento (CE) n. 1631/2005 e poi esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230. Per i produttori esportatori cinesi le aliquote indicate vanno dal 3,2 % al 42,6 %.
Abrogazione del dazio per il richiedente e registrazione delle importazioni
In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio antidumping in vigore è abrogato per le importazioni del prodotto fabbricato dal richiedente. Tuttavia, per garantire l’eventuale recupero futuro dei dazi qualora il riesame accerti pratiche di dumping, le autorità doganali nazionali devono registrare le importazioni interessate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
La registrazione resta efficace per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il testo precisa inoltre che, se la domanda fosse ritirata e il riesame chiuso senza decisione favorevole al richiedente, l’importo da versare per le importazioni registrate sarebbe basato sull’aliquota del 42,6 % applicabile alle "tutte le altre società" nel regolamento (UE) 2017/2230.
Svolgimento della procedura e diritti delle parti interessate
La Commissione ha fissato il periodo dell’inchiesta di riesame dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022, riservandosi però di verificare eventuali operazioni successive e di adattare il periodo se necessario. Per ottenere le informazioni ritenute necessarie, la Commissione ha messo a disposizione del richiedente un questionario e ha informato i produttori dell’Unione notoriamente interessati, concedendo loro la possibilità di presentare osservazioni.
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte al questionario e ogni altra informazione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le richieste di audizione sono ammesse entro lo stesso termine di 37 giorni; per le questioni relative alla fase di apertura, la domanda va presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore e deve essere motivata per iscritto.
Regole di riservatezza e canali di comunicazione
Il regolamento detta regole specifiche per l’invio delle comunicazioni nel procedimento di difesa commerciale. Le informazioni trasmesse devono essere esenti da diritti d’autore; se contengono dati protetti di terzi, è necessaria una specifica autorizzazione del titolare che consenta alla Commissione di utilizzare tali informazioni e di condividerle, in forma difendibile, con le parti interessate.
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato marcato "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato. In mancanza di adeguata motivazione della riservatezza o di un riassunto idoneo, la Commissione può non considerare le informazioni, salvo riscontri attendibili da fonti indipendenti.
Le parti sono invitate a utilizzare la piattaforma TRON.tdi, con account EU Login, e a fornire dati di contatto completi. La Commissione comunicherà di regola tramite TRON.tdi o e-mail, salvo richiesta espressa di altri mezzi o necessità di posta raccomandata.
Omessa collaborazione, consigliere-auditore e calendario
Se una parte nega l’accesso alle informazioni, non le trasmette nei termini o ostacola l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. La stessa regola vale se le informazioni sono false o fuorvianti. Il testo avverte inoltre che la mancata o parziale collaborazione può condurre a un esito meno favorevole per la parte interessata.
È richiamata la possibilità di ricorso al consigliere-auditore nei procedimenti commerciali per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e ai diritti di difesa. Le domande devono essere presentate tempestivamente e motivate.
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso dell’inchiesta sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento rinvia anche all’informativa sulla protezione dei dati pubblicata dalla DG Commercio per gli interessati alle attività di difesa commerciale.
Disposizioni principali
Apertura del riesame per nuovo esportatore
È aperto un riesame ex articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, originari della RPC, fabbricati per l’esportazione nell’Unione da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. (codice addizionale TARIC C629).
Prodotto interessato e misure antecedenti
Il prodotto oggetto del riesame è l’acido tricloroisocianurico (TCCA), anche detto simclosene, classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20. Le misure esistenti consistevano in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1631/2005 ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230, con aliquote dal 3,2 % al 42,6 % per i produttori esportatori cinesi.
Abrogazione del dazio in vigore per il richiedente
Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 è abrogato, limitatamente alle importazioni di cui all’articolo 1, cioè quelle del richiedente Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali nazionali devono registrare le importazioni interessate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Termini procedurali per le parti interessate
Le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore. Salvo diversa disposizione, devono presentare osservazioni scritte, risposte al questionario e altre informazioni entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le richieste di audizione sulle questioni relative alla fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore, con indicazione dei motivi.
Periodo dell’inchiesta di riesame
L’inchiesta riguarda il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022. La Commissione si riserva di verificare eventuali operazioni in un periodo successivo e di modificare il periodo d’inchiesta se necessario.
Regole sulle comunicazioni, riservatezza e omessa collaborazione
Le parti devono trasmettere le comunicazioni tramite TRON.tdi o, in alternativa, secondo le istruzioni della Commissione. Le informazioni riservate devono essere marcate "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. In caso di mancata collaborazione, informazioni false o fuorvianti, la Commissione può basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, con esito potenzialmente meno favorevole per la parte inadempiente.
Durata dell’inchiesta ed entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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