Regolamento (UE) 2023/710
Regolamento (UE) 2023/710 della Commissione del 30 marzo 2023 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina dei limiti massimi di residui (LMR) per bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim, modificando gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005. In particolare, sposta il bromopropilato nell'allegato V, sopprime diversi LMR non più giustificati per sostanze con autorizzazioni scadute o revocate e mantiene alcuni valori per il fenpropimorf, tra cui quelli fondati su tolleranze all'importazione e CXL ritenuti sicuri per i consumatori. Le nuove regole si applicano dal 21 ottobre 2023, con una clausola transitoria per i prodotti immessi o importati prima di tale data.
Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica ai residui dei cinque principi attivi indicati nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento agli allegati II, III e V di tale regolamento. Riguarda gli operatori del settore alimentare, gli importatori, i produttori e, sul piano dei controlli, gli Stati membri; trova applicazione territoriale nell'Unione europea ed è rilevante anche ai fini SEE. Sono esclusi dall'applicazione delle modifiche gli alimenti e i mangimi ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 21 ottobre 2023, che continuano a essere disciplinati dalla versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005.
Modifica dei livelli massimi di residui per bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è allineare la disciplina dei residui allo stato autorizzativo delle sostanze attive e ai dati di sicurezza disponibili, mantenendo i valori che risultano ancora giustificati e sicuri per i consumatori.
Contesto e motivazione dell'intervento
Dai considerando emerge che alcuni LMR erano già fissati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per le sostanze interessate. Il bromopropilato non è mai stato approvato nell'Unione come sostanza attiva: per tale ragione i relativi LMR, fissati al limite di determinazione, vengono trasferiti nell'allegato V. Per cloridazon e imazaquin le approvazioni sono scadute il 31 dicembre 2018, mentre per fenpropimorf e tralcoxidim sono scadute il 30 aprile 2019; inoltre, tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze sono state revocate.
Ambito materiale e soggetti interessati
La disciplina riguarda i residui di bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim nei prodotti alimentari e mangimi compresi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. L'impatto operativo interessa produttori, trasformatori, operatori del settore alimentare, importatori e autorità di controllo degli Stati membri, con rilevanza anche per i partner commerciali extra UE in relazione alle importazioni e alle tolleranze all'importazione.
Fenpropimorf: mantenimento di alcuni LMR e abbassamento degli altri
Per il fenpropimorf il regolamento distingue tra alcuni prodotti per i quali i limiti restano invariati e tutti gli altri per i quali i valori vengono portati al limite di determinazione.
- Restano mantenuti i LMR per le banane, in quanto fondati su una domanda di tolleranza all'importazione presentata dal Venezuela e considerati sicuri per i consumatori.
- Restano mantenuti anche i LMR per orzo, avena, segale, frumento, barbabietole da zucchero, tutti i tessuti di mammiferi e latte, in quanto corrispondenti a CXL ritenuti sicuri per i consumatori.
- Per tutti gli altri prodotti, gli LMR vigenti per fenpropimorf nell'allegato II sono ridotti al limite di determinazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Bromopropilato: trasferimento nell'allegato V
Poiché il bromopropilato non è mai stato approvato nell'Unione come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari, i relativi LMR fissati al limite di determinazione vengono spostati nell'allegato V. Nella logica del regolamento, ciò riflette l'assenza di un uso autorizzato nell'Unione e la conseguente collocazione della sostanza tra quelle per cui vale il regime degli LMR al LD.
Cloridazon, imazaquin e tralcoxidim: soppressione dei precedenti LMR e nuova collocazione in allegato V
Per cloridazon, imazaquin e tralcoxidim le approvazioni delle sostanze attive sono cessate e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze sono state revocate. Il regolamento sopprime pertanto i relativi LMR dagli allegati II e III, applicando la logica dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005. Contestualmente, nell'allegato V sono aggiunte colonne per bromopropilato, cloridazon, imazaquin e tralcoxidim, con valori pari in via generale al limite di determinazione o, per alcune combinazioni e categorie merceologiche, con limiti specifici indicati nella tabella allegata.
Definizioni residue e note tecniche
Il regolamento richiama definizioni residue specifiche per alcune combinazioni sostanza/prodotto. In particolare:
- per il fenpropimorf, per il codice 1000000 eccetto 1040000, il residuo è definito come acido carbossilico fenpropimorf (BF 421-2) espresso come fenpropimorf;
- per il cloridazon, per il codice 1000000 eccetto 1040000, il residuo è definito come cloridazon (cloridazon-desfenil, espresso come cloridazon). È inoltre precisato che il simbolo (*) indica il limite inferiore di determinazione analitica; la nota (F) segnala che la sostanza è liposolubile.
Consultazioni e coerenza con il commercio internazionale
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea sui limiti di determinazione, che hanno raccomandato LD analiticamente rilevabili per tutte le sostanze e tutti i prodotti. È stata inoltre svolta una consultazione dei partner commerciali dell'Unione tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, e le osservazioni ricevute sono state considerate nel processo di adozione.
Disciplina transitoria
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, il regolamento stabilisce che la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 21 ottobre 2023. La clausola transitoria si applica a tutte le sostanze contemplate dal regolamento e mira a evitare effetti immediati sui prodotti già immessi o in corso di importazione prima dell'entrata in applicazione delle nuove soglie.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 21 ottobre 2023. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto stabilito nell'allegato del regolamento. Il bromopropilato, per il quale gli LMR erano fissati al limite di determinazione, viene spostato nell'allegato V. Per cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim sono soppressi o ricalibrati i valori esistenti negli allegati II e III, con mantenimento selettivo di alcuni LMR per il fenpropimorf e inserimento dei corrispondenti valori nell'allegato V per bromopropilato, cloridazon, imazaquin e tralcoxidim.
Fenpropimorf: mantenimento selettivo e riduzione degli altri LMR
Per il fenpropimorf restano invariati gli LMR per banane, orzo, avena, segale, frumento, barbabietole da zucchero, tutti i tessuti di mammiferi e latte, in quanto basati su una domanda di tolleranza all'importazione e su CXL considerati sicuri per i consumatori. Per tutti gli altri prodotti, gli LMR sono ridotti al limite di determinazione (LD) e collocati nell'allegato II modificato.
Soppressione degli LMR per sostanze con autorizzazioni revocate o scadute
Il regolamento sopprime gli LMR esistenti per cloridazon, imazaquin e tralcoxidim negli allegati II e III, poiché le relative approvazioni come sostanze attive sono scadute e tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze sono state revocate. La soppressione è motivata dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2.
Mantenimento dei LMR sicuri per il fenpropimorf
Sono mantenuti i LMR del fenpropimorf nelle banane, fondati su una tolleranza all'importazione del Venezuela, e quelli per orzo, avena, segale, frumento, barbabietole da zucchero, tessuti di mammiferi e latte, corrispondenti a CXL ritenuti sicuri per i consumatori. La base giuridica richiamata è l'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Aggiornamento dei limiti di determinazione e consultazioni
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea, che hanno raccomandato limiti di determinazione analiticamente rilevabili per tutte le sostanze e tutti i prodotti. Inoltre, i partner commerciali dell'Unione sono stati consultati tramite l'OMC e le osservazioni ricevute sono state considerate.
Clausola transitoria per i prodotti preesistenti
L'articolo 2 prevede che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 21 ottobre 2023. Ciò consente la commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti già immessi o importati secondo le regole precedenti, purché sia garantito un elevato livello di protezione dei consumatori.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 21 ottobre 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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