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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/711

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/711 della Commissione del 30 marzo 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

Normativa europea32023R0711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento accoglie la richiesta di Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd. di essere trattata come nuovo produttore esportatore nel quadro delle misure antidumping sulle importazioni di articoli in ceramica da tavola e da cucina originari della Cina. Dopo aver verificato le tre condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, la Commissione conclude che la società non esportava nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale, non è collegata a produttori/esportatori soggetti alle misure e ha effettivamente esportato successivamente nell’UE. Di conseguenza, la società viene inserita nell’allegato I/1 del regime applicativo con il codice TARIC addizionale 899C e beneficia dell’aliquota del 17,9%.

Accoglimento della domanda di un nuovo produttore esportatore cinese per ottenere il trattamento riservato ai nuovi esportatori nelle misure antidumping su oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, con inserimento nella lista delle società beneficiarie dell’aliquota del 17,9%.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito delle misure antidumping definitive già in vigore. Incide in particolare sulla posizione della società Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd., che viene aggiunta all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi assoggettata all’aliquota individuale/mista del 17,9% prevista per tale categoria. Non modifica il dazio nazionale del 36,1% né le aliquote individuali delle altre imprese; opera dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nel settore degli oggetti in ceramica da tavola e cucina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/711 della Commissione interviene nel quadro delle misure antidumping definitive già vigenti sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La misura si innesta su un assetto già definito dal regolamento iniziale del 2013, prorogato nel 2019 e successivamente modificato per antielusione, e ha lo scopo di valutare se un operatore cinese possa essere qualificato come nuovo produttore esportatore e, quindi, beneficiare dell’aliquota applicabile alle imprese che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione.

Contesto normativo e aliquote antidumping vigenti

Il regolamento richiama che, nell’inchiesta originaria, la Commissione aveva fatto ricorso al campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036. Per i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione erano state fissate aliquote individuali comprese tra il 13,1% e il 18,3%; per gli esportatori che avevano collaborato ma non erano stati inclusi nel campione era stata prevista un’aliquota del 17,9%; per i soggetti che non si erano manifestati o non avevano collaborato era stata stabilita un’aliquota nazionale del 36,1%.

Presupposti per il riconoscimento del nuovo produttore esportatore

L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 consente di modificare l’elenco delle imprese beneficiarie e di attribuire l’aliquota del 17,9% a un nuovo produttore esportatore della RPC solo se sono dimostrati tre requisiti cumulativi:

  • assenza di esportazioni verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale, fissato dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
  • assenza di collegamenti con esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping;
  • effettiva esportazione nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi.

Valutazione della domanda di Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd.

Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd. ha presentato domanda il 12 agosto 2020 per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. La Commissione ha avviato una verifica istruttoria articolata: invio di questionario, richieste di informazioni supplementari, esame delle risposte e degli elementi probatori, consultazione del sito della società e della banca dati Qichacha, nonché riscontro con informazioni emerse in procedimenti precedenti. È stato inoltre coinvolto il settore dell’Unione, al quale è stata data la possibilità di presentare osservazioni.

Primo requisito: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale

La Commissione ha ritenuto provato che la società non esportava nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Dalla documentazione fornita risulta che la società, costituita nel 2004, produceva il prodotto in esame ma lo vendeva esclusivamente sul mercato interno e verso paesi terzi. Il registro vendite relativo al periodo rilevante confermava l’assenza di vendite destinate all’Unione.

Secondo requisito: assenza di collegamenti con soggetti sottoposti alle misure

In una prima fase l’istruttoria aveva evidenziato un collegamento con Linyi Goldfuture, soggetto che aveva esportato nell’UE il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Tuttavia, a seguito delle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle informazioni, la Commissione ha accertato che Linyi Goldfuture era un operatore commerciale, non collegato ad alcun produttore o produttore esportatore diverso dal richiedente, che il prodotto esportato nell’UE era stato fabbricato da un produttore indipendente e che la stessa Linyi Goldfuture era stata costituita solo nell’agosto 2012, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Su tale base la Commissione ha escluso che vi fosse un collegamento rilevante con un soggetto soggetto ai dazi antidumping.

Terzo requisito: esportazioni successive nell’Unione

La Commissione ha infine ritenuto soddisfatto il requisito relativo alle esportazioni successive. Il richiedente ha prodotto e-mail con clienti dell’UE, fatture proforma e commerciali, bolle di accompagnamento, polizze di carico, moduli di dichiarazione doganale e ricevute di pagamento relativi a ordini effettuati tra il 2017 e il 2020 da società stabilite nell’Unione. Tali elementi sono stati considerati sufficienti a dimostrare l’effettiva esportazione del prodotto in esame verso l’UE dopo il periodo dell’inchiesta iniziale.

Esito del procedimento e conseguenze tariffarie

Poiché tutte e tre le condizioni risultavano soddisfatte, la Commissione ha accolto la domanda e ha disposto l’assoggettamento di Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd. all’aliquota antidumping del 17,9%, corrispondente a quella applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione.

Aggiornamento dell’allegato e codice TARIC

La società viene inserita nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 con il codice addizionale TARIC 899C. L’inserimento ha effetti operativi per la corretta applicazione dei dazi in dogana e per l’identificazione della società ai fini tariffari.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Contesto delle misure antidumping vigenti

Richiama il dazio antidumping definitivo istituito nel 2013 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC, prorogato nel 2019 per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 e successivamente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 a seguito di un’inchiesta antielusione.

Condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 consente di estendere a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del 17,9% riservata alle società cinesi che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione, se sono provate tre condizioni: assenza di esportazioni verso l’UE nel periodo dell’inchiesta iniziale (1 gennaio 2011-31 dicembre 2011), assenza di collegamenti con soggetti sottoposti alle misure, e esportazioni effettive nell’UE dopo tale periodo oppure un impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi.

Esame della richiesta di Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd.

La Commissione, dopo questionario, richieste di integrazione, verifiche documentali, consultazione di siti web e confronto con informazioni di casi precedenti, conclude che la società soddisfa la prima condizione perché nel periodo di riferimento produceva il bene ma vendeva solo sul mercato interno e verso paesi terzi. Inizialmente era emersa una possibile colleganza con Linyi Goldfuture, ma dalle osservazioni e dall’ulteriore analisi risulta che tale soggetto era un operatore commerciale, costituito dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, non collegato ad altri produttori soggetti al dazio; pertanto la seconda condizione è soddisfatta. La terza condizione risulta anch’essa provata da e-mail commerciali, fatture proforma e commerciali, documenti di trasporto, polizze di carico, documentazione doganale e ricevute di pagamento relativi a ordini tra il 2017 e il 2020.

Esito: concessione del trattamento e aliquota applicabile

La Commissione riconosce a Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd. lo status di nuovo produttore esportatore e dispone che la società sia assoggettata al dazio antidumping del 17,9%, pari a quello applicabile alle società cinesi che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

Modifica degli allegati e codice TARIC

All’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 viene aggiunta Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd. nell’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, con codice addizionale TARIC 899C.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialedazi doganali

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