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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/699

Regolamento (UE) 2023/699 della Commissione del 29 marzo 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2023 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna del 10,4% gli importi dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, per tener conto dell'inflazione registrata nel 2022. La revisione riguarda numerosi importi previsti dal regolamento (CE) n. 297/95 e prevede arrotondamenti al centinaio di euro più vicino. Le nuove tariffe si applicano dal 1° aprile 2023, con esclusione delle domande valide pendenti a tale data.

Adeguamento all'inflazione 2022 dei diritti dovuti all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) mediante modifica degli importi del regolamento (CE) n. 297/95, con applicazione dal 1° aprile 2023.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai diritti e alle tariffe dovuti all'Agenzia europea per i medicinali dalle imprese per le procedure disciplinate dal regolamento (CE) n. 297/95, come modificato. Incide sulle domande e sulle procedure pendenti e future relative ai diritti EMA, ma non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per aggiornare gli importi dei diritti dovuti all'Agenzia europea per i medicinali (EMA). L'intervento si fonda sull'articolo 12 del regolamento del 1995 e tiene conto del tasso d'inflazione dell'Unione registrato nel 2022, pari al 10,4%, con arrotondamento degli importi al centinaio di euro più vicino.

Finalità e contesto normativo

Secondo i considerando, le entrate dell'EMA sono composte da un contributo dell'Unione e dalle tariffe pagate dalle imprese ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004. Poiché il regolamento (CE) n. 297/95 disciplina le categorie e gli importi dei diritti, la Commissione interviene per adeguare tali importi all'inflazione e garantire coerenza finanziaria del sistema di finanziamento dell'Agenzia.

Ambito di applicazione

Il regolamento incide sulle tariffe e sui diritti applicabili alle imprese nell'ambito delle procedure gestite dall'EMA. La modifica opera attraverso la sostituzione di numerosi importi contenuti negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 297/95. Resta esclusa dall'applicazione la categoria delle domande valide pendenti al 1° aprile 2023, che continuano a essere disciplinate dagli importi precedenti.

Aggiornamento degli importi

L'articolo 1 elenca in modo analitico le sostituzioni numeriche da apportare al regolamento (CE) n. 297/95. Le modifiche interessano diverse fattispecie tariffarie, tra cui importi base e importi ridotti o ulteriori importi previsti nei vari commi degli articoli 3 e 5, nonché gli articoli 4, 6, 7 e 8. Gli importi vengono generalmente incrementati del 10,4% e poi arrotondati, con esempi ricorrenti quali:

  • 313 200 EUR sostituito da 345 800 EUR;
  • 77 900 EUR sostituito da 86 000 EUR;
  • 46 900 EUR sostituito da 51 800 EUR;
  • 7 800 EUR sostituito da 8 600 EUR.

Esclusione delle domande pendenti

Per ragioni di certezza giuridica, il regolamento stabilisce espressamente che non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2023. Tale clausola evita che l'aumento tariffario incida su procedimenti già in corso alla data di decorrenza sostanziale del nuovo regime.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 1° aprile 2023. Il testo ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli importi dei diritti EMA

L'articolo 1 modifica in modo esteso il regolamento (CE) n. 297/95, sostituendo numerosi importi monetari previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8. L'adeguamento è effettuato sulla base del tasso d'inflazione UE 2022, pari al 10,4%, con arrotondamento al centinaio di euro più vicino.

Modifiche all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 297/95

Sono aggiornati gli importi relativi a varie categorie di diritti previsti dall'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con aumenti diffusi di importi quali 313 200 EUR, 121 500 EUR, 94 000 EUR, 23 700 EUR, 7 800 EUR, 112 200 EUR e altri, sostituiti dai corrispondenti valori rivalutati.

Modifiche agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8

Sono adeguati gli importi dei diritti previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 297/95. Tra gli esempi espressamente indicati figurano la sostituzione di 77 900 EUR con 86 000 EUR, di 156 700 EUR con 173 000 EUR, di 46 900 EUR con 51 800 EUR, di 313 200 EUR con 345 800 EUR e di 7 800 EUR con 8 600 EUR, oltre a numerose altre sostituzioni puntuali elencate nell'articolo 1.

Esclusione per le domande valide pendenti

L'articolo 2 dispone che il regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2023, in coerenza con l'esigenza di certezza giuridica richiamata nei considerando.

Entrata in vigore e decorrenza

Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° aprile 2023. È inoltre richiamato il principio di applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefarmaceuticoregolazione dei medicinalidiritti e tariffe amministrativeagenzie europeemercato interno

Testo integrale

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