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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1058

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1058 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzate all’ingresso nell’Unione per talune categorie di prodotti avicoli e selvaggina da penna, in conseguenza di recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche e le misure di contenimento adottate, modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per sospendere o aggiornare l’ammissibilità delle zone interessate e per ripristinare l’autorizzazione dove il rischio è ritenuto rientrato. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando gli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone. L’intervento riguarda specificamente le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti contenute negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con effetto immediato dalla pubblicazione. Restano escluse, per le zone colpite da focolai, le partite provenienti dalle aree soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie a causa di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Modifica degli elenchi di zone autorizzate per prodotti avicoli e selvaggina da penna

Il regolamento interviene sul sistema di elenchi previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, aggiornando le zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La finalità è sanitaria: la Commissione adegua gli elenchi alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), sulla base delle notifiche ricevute e delle misure di contenimento adottate dai paesi terzi interessati.

Contesto normativo

La Commissione richiama innanzitutto il quadro di base fissato dal regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Viene inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le condizioni sanitarie applicabili alle partite provenienti da paesi terzi, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi delle zone abilitate all’importazione.

Presupposti fattuali e valutazione della Commissione

Nei considerando la Commissione descrive diversi focolai di HPAI:

  • in Canada, cinque focolai recenti nel pollame nelle province del Quebec e della Columbia Britannica;
  • nel Regno Unito, un focolaio nel pollame nel Lincolnshire, Inghilterra;
  • inoltre, informazioni aggiornate su focolai precedenti in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Le autorità di Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno comunicato di avere istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e di avere applicato la politica di abbattimento totale, seguita da pulizia e disinfezione. La Commissione, valutate tali informazioni, ritiene che alcuni focolai risultino estinti, ma che le zone restrittive legate ai recenti episodi non possano più essere ammesse all’ingresso nell’Unione finché permane il rischio sanitario.

Ambito delle modifiche agli allegati V e XIV

L’allegato del regolamento modifica in modo puntuale gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404.

Allegato V

L’allegato V riguarda le partite di:

  • pollame;
  • materiale germinale di pollame;
  • carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Le modifiche interessano in particolare:

  • alcune zone del Canada già elencate, come CA-2.158, CA-2.160, CA-2.165, CA-2.166, CA-2.172 e CA-2.173, con aggiornamento delle date di riferimento;
  • l’introduzione di nuove zone canadesi CA-2.186, CA-2.187, CA-2.188, CA-2.189 e CA-2.190, con indicazione delle relative aree di protezione (PZ) e sorveglianza (SZ), localizzate in Quebec e Columbia Britannica;
  • la revisione della zona GB-2.297 e l’inserimento della nuova zona GB-2.303, relativa a un’area nei pressi di Scunthorpe, North Lincolnshire, Inghilterra, definita da un cerchio di raggio 10 km;
  • numerose zone statunitensi, tra cui US-2.231, US-2.233, US-2.235, US-2.311, US-2.333, US-2.339, US-2.350, US-2.352, US-2.361, US-2.365, US-2.375, US-2.384, US-2.387, US-2.388, US-2.393, US-2.395, US-2.402, US-2.405, US-2.407, US-2.412, US-2.420, US-2.431, US-2.446, US-2.449 e US-2.450.

Allegato XIV

L’allegato XIV riguarda le categorie POU e RAT e, nelle tabelle modificate, compare anche la sigla GBM. Le modifiche replicano in sostanza quelle dell’allegato V, aggiornando le stesse zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti e le relative date di inizio e fine restrizione.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori importatori e per le autorità competenti, il regolamento comporta che:

  • le partite provenienti dalle zone soggette a restrizione non sono più autorizzate all’ingresso nell’Unione per le categorie interessate;
  • le zone non più colpite o considerate sicure tornano o restano elencate con i relativi riferimenti aggiornati;
  • la verifica documentale e sanitaria delle spedizioni deve essere coerente con la nuova delimitazione delle aree ammesse e non ammesse.

Entrata in vigore

Il regolamento è adottato il 30 maggio 2023 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di zone autorizzate

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sulle voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle partite interessate.

Canada: nuove limitazioni e aggiornamenti zonali

Nell’allegato V sono aggiornate varie zone canadesi collegate a focolai di HPAI, tra cui CA-2.158, CA-2.160, CA-2.165, CA-2.166, CA-2.172, CA-2.173 e le nuove zone CA-2.186 fino a CA-2.190, con le corrispondenti date di inizio e fine restrizione. Nell’allegato XIV sono apportati aggiornamenti paralleli per le medesime zone, con indicazione delle categorie POU e RAT e delle zone di restrizione e protezione/controllo riportate in dettaglio nella parte 2.

Regno Unito: aggiornamento della zona interessata nel Lincolnshire

Per il Regno Unito sono modificate le voci GB-2.297 e inserita la nuova zona GB-2.303, relativa all’area nei pressi di Scunthorpe, North Lincolnshire, Inghilterra, definita da un cerchio di raggio 10 km con centro alle coordinate WGS84 Lat: N53.53 e Long: W0.72. Le modifiche riflettono il focolaio confermato il 16 maggio 2023 e le relative restrizioni.

Stati Uniti: revisione di numerose zone di restrizione

Per gli Stati Uniti sono sostituite numerose righe negli allegati V e XIV, relative a diverse zone identificate con codici US-2.231, US-2.233, US-2.235, US-2.311, US-2.333, US-2.339, US-2.350, US-2.352, US-2.361, US-2.365, US-2.375, US-2.384, US-2.387, US-2.388, US-2.393, US-2.395, US-2.402, US-2.405, US-2.407, US-2.412, US-2.420, US-2.431, US-2.446, US-2.449 e US-2.450, con le date dei focolai e delle misure di chiusura delle restrizioni.

Base sanitaria e urgenza

Nei considerando la Commissione richiama l’obbligo, previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692, che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale provengano da paesi o zone elencati. Dopo aver valutato le informazioni epidemiologiche e le misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione comunicate da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione conclude che alcuni focolai risultano estinti e che altri richiedono l’esclusione delle zone restrittive per proteggere lo stato sanitario dell’Unione. Le modifiche devono produrre effetto con urgenza.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di prodotti di origine animalesicurezza alimentarecommercio con paesi terzi

Testo integrale

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