Regolamento (UE) 2023/706
Regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio del 30 marzo 2023 che modifica il regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas e rafforzare la comunicazione e il monitoraggio della loro attuazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di dodici mesi il regime europeo di riduzione della domanda di gas introdotto nel 2022, portandone l’orizzonte applicativo al 31 marzo 2024. Conferma l’obiettivo di riduzione del 15% rispetto al periodo di riferimento 1° aprile 2017-31 marzo 2022, rafforzando al contempo monitoraggio e comunicazione dei consumi verso la Commissione. La misura è giustificata dalla persistenza di gravi rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento, per il riempimento degli stoccaggi e per la stabilità dei prezzi nell’inverno 2023-2024.
Proroga e rafforzamento, fino al 31 marzo 2024, delle misure coordinate di riduzione della domanda di gas previste dal regolamento (UE) 2022/1369.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea e disciplina la riduzione del consumo di gas nel periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024, sia in forma volontaria sia, se proclamato lo stato di allarme dell’Unione, in forma obbligatoria. Riguarda il consumo di gas naturale e i relativi obblighi di monitoraggio e comunicazione alla Commissione; restano ferme le condizioni nazionali specifiche già previste dal regolamento (UE) 2022/1369, incluse talune limitazioni in caso di crisi dell’energia elettrica e gli adeguamenti per il passaggio dal carbone al gas nel teleriscaldamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024.
Proroga delle misure di riduzione della domanda di gas
Il regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio modifica il regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare di un anno il quadro europeo di contenimento della domanda di gas, in risposta alla persistenza di gravi difficoltà di approvvigionamento energetico. Il legislatore unionale richiama la crisi originata dall’aggressione russa contro l’Ucraina, la volatilità dei prezzi del gas e la necessità di garantire il riempimento degli stoccaggi in vista dell’inverno 2023-2024.
Finalità e base giuridica
La misura è adottata ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri. La finalità è preservare la sicurezza dell’approvvigionamento, evitare penurie e attenuare le perturbazioni del mercato, in un contesto in cui un’interruzione anche modesta delle forniture può avere effetti sistemici sul mercato unico.
Ambito temporale e obiettivo di riduzione
Il regolamento sostituisce e aggiorna il regime originario, fissando un nuovo periodo di applicazione dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024. Durante tale periodo, ogni Stato membro deve adoperarsi al massimo per conseguire una riduzione volontaria della domanda di gas pari almeno al 15% rispetto al consumo medio nel periodo di riferimento 1° aprile 2017-31 marzo 2022.
Se viene dichiarato lo stato di allarme dell’Unione, la riduzione diventa obbligatoria per tutta la durata dell’allarme: il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo di riduzione deve risultare inferiore del 15% rispetto al consumo di gas di riferimento. Le riduzioni già ottenute prima della dichiarazione dell’allarme sono conteggiate ai fini dell’obiettivo.
Definizioni e base di calcolo
Il regolamento aggiorna le definizioni del "consumo di gas di riferimento" e del "periodo di riferimento". In via generale, il riferimento è la media del consumo nel periodo 1° aprile 2017-31 marzo 2022. Tuttavia, per gli Stati membri il cui consumo di gas è aumentato almeno dell’8% nel periodo 1° aprile 2021-31 marzo 2022 rispetto alla media del periodo di riferimento, il consumo di riferimento coincide con il solo consumo del 1° aprile 2021-31 marzo 2022.
È inoltre introdotta una clausola specifica per il teleriscaldamento: uno Stato membro può adeguare il consumo di gas di riferimento se l’aumento dei consumi è dovuto al passaggio dal carbone al gas e raggiunge almeno l’8% nel periodo 1° agosto 2023-31 marzo 2024, purché l’aumento sia direttamente attribuibile a tale transizione.
Monitoraggio, comunicazione e supporto statistico
L’autorità competente di ciascuno Stato membro deve monitorare l’attuazione delle misure sul proprio territorio. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, tramite il canale previsto, il consumo di gas in terajoule (TJ) almeno con cadenza bimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo. In caso di stato di allarme dell’Unione, la trasmissione diventa mensile.
Il regolamento consente la comunicazione facoltativa della disaggregazione dei consumi per settore, includendo: uso di gas per produzione di energia elettrica e termica, industria, famiglie e servizi. Per tali classificazioni si applicano le definizioni e le convenzioni statistiche del regolamento (CE) n. 1099/2008. Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio della riduzione volontaria e obbligatoria della domanda.
Riesame e durata del regime
La data del riesame è aggiornata al 1° marzo 2024. Il regime rimane espressamente temporaneo e continua ad applicarsi fino al 31 marzo 2024. Il regolamento precisa che la Commissione potrà, se necessario, proporre ulteriori proroghe sulla base del nuovo riesame.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il 1° aprile 2023, così da garantire la continuità delle misure senza soluzione di continuità rispetto alla fase precedente. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga della riduzione volontaria della domanda
Ciascuno Stato membro deve adoperarsi al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 di almeno il 15% rispetto al consumo medio nel periodo di riferimento 1° aprile 2017-31 marzo 2022. Alla misura si applicano gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (UE) 2022/1369.
Riduzione obbligatoria in caso di stato di allarme dell’Unione
Se è dichiarato lo stato di allarme dell’Unione, per tutta la sua durata il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo di riduzione 1° aprile 2023-31 marzo 2024 deve essere inferiore del 15% rispetto al proprio consumo di gas di riferimento. Sono computate anche le riduzioni già conseguite prima della dichiarazione dello stato di allarme.
Nuove definizioni e periodo di riferimento
Sono ridefiniti il "consumo di gas di riferimento" e il "periodo di riferimento". Il periodo di riferimento è fissato al 1° aprile 2017-31 marzo 2022; per gli Stati membri in cui il consumo di gas è aumentato almeno dell’8% nel periodo 1° aprile 2021-31 marzo 2022 rispetto alla media del periodo di riferimento, il consumo di gas di riferimento coincide con il solo consumo del 1° aprile 2021-31 marzo 2022.
Adeguamento del riferimento per il teleriscaldamento
Uno Stato membro può adeguare il consumo di gas di riferimento per il calcolo dell’obiettivo di riduzione obbligatoria se l’aumento di consumo dovuto al passaggio dal carbone al gas per il teleriscaldamento è pari ad almeno l’8% nel periodo 1° agosto 2023-31 marzo 2024 rispetto alla media del periodo di riferimento, purché l’aumento sia direttamente attribuibile a tale passaggio.
Monitoraggio e comunicazione dei consumi
L’autorità competente di ciascuno Stato membro monitora l’attuazione delle misure nel proprio territorio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il consumo di gas in terajoule (TJ) almeno ogni due mesi, entro il quindicesimo giorno del mese successivo; in caso di stato di allarme dell’Unione, la comunicazione diventa mensile. È facoltativa la disaggregazione per settore: produzione di energia elettrica e termica, industria, famiglie e servizi. Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio.
Riesame e possibile ulteriore proroga
La data del riesame è spostata al 1° marzo 2024. Il regolamento mantiene natura temporanea e la Commissione può, se del caso, proporne un’ulteriore proroga sulla base del nuovo riesame.
Applicazione temporale ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il 1° aprile 2023 ed è direttamente applicabile. La nuova scadenza di applicazione del regime è il 31 marzo 2024.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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