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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21034/2026 del 21/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza e conclusa con processo verbale di constatazione del 9 novembre 1999, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1999, recuperando a tassazione ricavi non dichiarati ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente aveva impugnato l'atto e sia la CTP sia la CTR avevano accolto il ricorso, ritenendo tardiva la notifica dell'avviso perché oltre i termini ordinari e non applicabile la proroga biennale di cui all'art. 10 della L. n. 289/2002, sul presupposto che il p.v.c. fosse stato notificato prima dell'entrata in vigore della legge e che quindi il contribuente non potesse accedere alle sanatorie degli artt. 7, 8 e 9. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 15 della L. n. 289/2002 e dell'art. 14 disp. prel. c.c., sostenendo che la proroga biennale si applica a tutti i contribuenti che non si siano avvalsi delle definizioni agevolate, senza distinzione tra chi non abbia potuto e chi non abbia voluto aderirvi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della L. n. 289/2002 opera nei confronti di tutti i contribuenti che non abbiano fruito delle definizioni agevolate di cui agli artt. 7, 8 e 9, sia quando non vi abbiano aderito per scelta, sia quando non abbiano potuto aderirvi perché già destinatari di un avviso di accertamento prima dell'entrata in vigore della legge. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per dedurre la violazione di legge nell'impugnazione per cassazione.

  • artt. 7, 8, 9, 10 e 15 della L. n. 289/2002

    gli artt. 7, 8 e 9 disciplinano definizioni agevolate; l'art. 10 proroga di due anni i termini di accertamento per i contribuenti che non si avvalgono di tali disposizioni; la Corte interpreta tale proroga in senso ampio e unitario, senza distinguere tra impossibilità e mancata adesione volontaria.

  • art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973

    indicato come termine ordinario di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi, oggetto di proroga ex art. 10 L. n. 289/2002.

  • art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972

    indicato come termine ordinario di decadenza per l'accertamento IVA, oggetto di proroga ex art. 10 L. n. 289/2002.

  • art. 12, primo comma, disp. prel. c.c.

    utilizzato come canone ermeneutico letterale: l'espressione "non si avvalgono" comprende sia chi non voglia sia chi non possa aderire alla definizione agevolata.

  • art. 3 Cost.

    invocato come parametro di ragionevolezza per escludere un'interpretazione che avvantaggerebbe in modo illogico chi non poteva accedere al condono rispetto a chi non vi ha aderito per scelta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 23-quater, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla L. n. 135 del 2012

    richiamato per l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • La proroga dei termini di accertamento prevista da una norma di condono fiscale che faccia riferimento ai contribuenti che "non si avvalgono" delle disposizioni agevolative si applica a tutti i soggetti che non hanno fruito del beneficio, senza che sia necessario distinguere tra mancata adesione volontaria e impossibilità di adesione per preclusione normativa o temporale.
  • In mancanza di espressa deroga, l'interpretazione letterale dell'espressione normativa deve prevalere e l'eventuale lettura restrittiva che crei trattamenti differenziati tra situazioni accomunate dal mancato accesso al condono deve essere evitata anche in chiave di ragionevolezza.
  • Ai fini della proroga dei termini di accertamento, rileva l'astratta possibilità di accedere alla definizione agevolata in relazione all'annualità oggetto di verifica e il dato che il contribuente non abbia effettivamente fruito delle sanatorie previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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