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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25396/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marconi impugnava per errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione rispetto al mantenimento della recidiva: contestava che il precedente penale valorizzato fosse molto anteriore (14 anni) e che i reati annotati in casellario fossero concomitanti o parte dello stesso disegno criminoso, non giustificando quindi la recidiva. Cagali deduceva inosservanza di norme processuali perché, nonostante la sua assoluzione dal reato contestato (capo E), la Corte di appello non avrebbe revocato le statuizioni civili (risarcimento e provvisionale) adottate nei gradi anteriori.

La decisione

Il ricorso di Marconi è stato rigettato: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello, che ha motivato in concreto la sussistenza della recidiva tenendo conto di natura e omogeneità delle condotte, della progressione criminosa e degli elementi della personalità dell'imputato; Marconi è condannato al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di Cagali è stato dichiarato inammissibile perché il risultato utile richiesto era già conseguito con la sentenza impugnata (assoluzione per non avere commesso il fatto) che determina la caducazione automatica delle statuizioni civili antecedenti; anche Cagali è condannato al pagamento delle spese processuali, senza obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010, Calibè; Sez. 2 n. 10988 del 07/12/2022, Antignano; Sez. 3 n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca; Sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva)

    Principio secondo cui, ai fini dell'accertamento della recidiva, il giudice di merito deve svolgere una valutazione concreta e complessiva (natura dei reati, distinta offensività, sequenza temporale, genesi della ricaduta, profili di personalità e grado di colpevolezza), e non limitarsi a un riscontro formale della presenza di precedenti.

  • Giurisprudenza sulla caducazione automatica delle statuizioni civili (Sez. 3 n. 23425 del 29/04/2022; Sez. 4 n. 31418 del 14/04/2021)

    La sentenza di appello che assolve l'imputato per insussistenza o mancata commissione del fatto comporta la caducazione automatica delle pronunce civili della sentenza di primo grado, anche in assenza di espressa statuizione di revoca da parte del giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Per valutare la recidiva il giudice deve procedere a una verifica concreta e motivata: non è sufficiente il mero riscontro formale di precedenti; vanno considerati tipo di reati, omogeneità, distanza temporale, progressione criminosa e profilo personale dell'imputato.
  • Un precedente anche anteriore molti anni non esclude automaticamente la recidiva se la condotta successiva dimostra una persistenza o una progressione criminosa che attesta la pericolosità e la riprovevolezza dell'autore.
  • Quando in grado di appello (o di rinvio) l'imputato è assolto per insussistenza o mancata commissione del fatto, le statuizioni civili antecedenti (risarcimento e provvisionale) decadono automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia revocatoria da parte del giudice del rinvio.
  • Clausole generiche del dispositivo (es. "conferma nel resto") non possono essere interpretate in senso da mantenere obbligazioni civili incompatibili con un assolutorio; il significato va ricondotto al contesto e alle posizioni effettivamente interessate dalla riforma.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ragioni particolari, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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