Sentenza n. 2605/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio, emesso dal Tribunale civile di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (consulente tecnico d’ufficio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto di liquidazione C.T.U. del Tribunale civile di Palermo, non opposto, che aveva liquidato il compenso per l’attività svolta e posto provvisoriamente le spese a carico solidale delle parti. Ha chiesto di ordinare al Comune il pagamento della somma indicata nel ricorso, comprensiva di onorario, contributo previdenziale e IVA, al netto della ritenuta d’acconto. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo. Il Comune ha chiesto il rinvio della trattazione, istanza respinta dal Collegio per l’assenza di un caso eccezionale e in considerazione del tempo già trascorso dalla richiesta di pagamento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio della trattazione solo in casi eccezionali, da indicare nel verbale o nel decreto presidenziale, non ravvisati nella fattispecie. Nel merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, non era stato opposto e il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti dell’atto introduttivo e ordinato al Comune di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; ha disciplinato le modalità di liquidazione del compenso del commissario e i relativi adempimenti, incluso il deposito telematico tramite PAT. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’ottemperanza e di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato e agli altri titoli esecutivi previsti dalla legge; nella fattispecie ha fondato l’ordine di pagamento e la nomina del commissario ad acta.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio
Il rinvio della trattazione richiesto da una parte è ammesso soltanto in presenza di casi eccezionali, non ravvisati dal Collegio.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso consente di procedere all’ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso del commissario ad acta e le spese connesse all’esecuzione dell’incarico, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva per il rimborso delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta, previa autorizzazione su espressa richiesta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario ad acta nell’adempimento dell’incarico.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; nella fattispecie il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- L’ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è passato in giudicato e il termine dilatorio previsto per il pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione è inutilmente decorso.
- Accertati i presupposti dell’ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine determinato e, per il caso di persistente inerzia, nominare un commissario ad acta destinato a operare su istanza della parte interessata.
- Il rinvio della trattazione richiesto da una parte è ammissibile soltanto in presenza di un caso eccezionale, che deve essere specificamente indicato nel verbale d’udienza o nel decreto presidenziale; il mero protrarsi di una controversia relativa a spettanze non ancora pagate non integra tale presupposto.
- L’incarico di ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto e liquidato secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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