Sentenza del 03/10/2019 n. 1156 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Nuovi documenti - Ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento relative alla tariffa di igiene ambientale (TIA). La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella di euro 5.223,44 relativa a un immobile ad uso magazzino, ritenendo non provata la notifica del precedente avviso di accertamento. AMIU ha impugnato tale decisione producendo per la prima volta in appello l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'avviso di accertamento era stato notificato al contribuente. R.Z. ha contestato l'ammissibilità della nuova produzione documentale e ha dedotto anomalie nel documento.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto ammissibile la produzione del nuovo documento, poiché effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, ossia entro venti giorni liberi prima della trattazione. Ha quindi riconosciuto provata la notifica dell'avviso di accertamento e ha riformato la sentenza di primo grado nella parte favorevole al contribuente, respingendo le contestazioni ulteriori perché congetturali. Le spese di lite sono state compensate, poiché AMIU non aveva spiegato perché non avesse prodotto prima il documento decisivo.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992
deposito dei documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione
La norma consente il deposito di documenti anche nuovi nel giudizio tributario d'appello, purché il deposito avvenga entro il termine perentorio previsto. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza e impedisce al giudice di fondare la decisione sulla produzione tardiva, a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello possono essere prodotti nuovi documenti, anche formati o già disponibili prima del primo grado, purché siano depositati entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima della trattazione.
- La produzione tempestiva del documento può consentire al giudice d'appello di considerarlo e di riformare la decisione di primo grado, anche se il documento amplia gli elementi probatori rilevanti per la controversia.
- Le contestazioni sulla genuinità o riferibilità di un documento devono essere concrete e specifiche; doglianze meramente congetturali possono essere dichiarate inammissibili.
- La possibilità di produrre documenti nuovi in appello non elimina l'esigenza di massima diligenza nel primo grado: l'omessa produzione iniziale può incidere sulla regolazione delle spese, anche se il documento viene successivamente ammesso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 242 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 329 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 782 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →