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Sentenza

Sentenza del 03/10/2019 n. 1156 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Nuovi documenti - Ammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento relative alla tariffa di igiene ambientale (TIA). La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella di euro 5.223,44 relativa a un immobile ad uso magazzino, ritenendo non provata la notifica del precedente avviso di accertamento. AMIU ha impugnato tale decisione producendo per la prima volta in appello l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'avviso di accertamento era stato notificato al contribuente. R.Z. ha contestato l'ammissibilità della nuova produzione documentale e ha dedotto anomalie nel documento.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto ammissibile la produzione del nuovo documento, poiché effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, ossia entro venti giorni liberi prima della trattazione. Ha quindi riconosciuto provata la notifica dell'avviso di accertamento e ha riformato la sentenza di primo grado nella parte favorevole al contribuente, respingendo le contestazioni ulteriori perché congetturali. Le spese di lite sono state compensate, poiché AMIU non aveva spiegato perché non avesse prodotto prima il documento decisivo.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    deposito dei documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione

    La norma consente il deposito di documenti anche nuovi nel giudizio tributario d'appello, purché il deposito avvenga entro il termine perentorio previsto. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza e impedisce al giudice di fondare la decisione sulla produzione tardiva, a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello possono essere prodotti nuovi documenti, anche formati o già disponibili prima del primo grado, purché siano depositati entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima della trattazione.
  • La produzione tempestiva del documento può consentire al giudice d'appello di considerarlo e di riformare la decisione di primo grado, anche se il documento amplia gli elementi probatori rilevanti per la controversia.
  • Le contestazioni sulla genuinità o riferibilità di un documento devono essere concrete e specifiche; doglianze meramente congetturali possono essere dichiarate inammissibili.
  • La possibilità di produrre documenti nuovi in appello non elimina l'esigenza di massima diligenza nel primo grado: l'omessa produzione iniziale può incidere sulla regolazione delle spese, anche se il documento viene successivamente ammesso.

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