Sentenza del 18/07/2016 n. 2050 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento sintetico - sussistenza redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte - facoltà di fornire prova - incombe sul contribuente - art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/73 - idonea documentazione - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata, poiché la prova della provenienza delle somme e del loro collegamento con la spesa patrimoniale incombe sul contribuente e deve essere specifica, documentata e coerente anche sotto il profilo temporale. La mera allegazione dell'esistenza di redditi esenti, di redditi già tassati o di disponibilità finanziarie non è sufficiente a superare l'accertamento sintetico.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità, nell'ambito dell'accertamento sintetico, di giustificare il maggior reddito presunto sostenendo che esso derivi da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Il contribuente deve fornire idonea documentazione non solo sull'esistenza e sull'ammontare di tali redditi, ma anche sulla durata del loro possesso e sul loro effettivo impiego. In particolare, per finanziare un incremento patrimoniale, come l'acquisto di un'autovettura di lusso, occorre dimostrare che la spesa sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e non genericamente con altri redditi dichiarati.
Norme richiamate
Art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
La norma pone a carico del contribuente la prova, mediante idonea documentazione, dell'esistenza, dell'entità e della durata del possesso dei redditi esenti o soggetti a ritenuta, nonché del loro effettivo utilizzo per sostenere le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.
Cass. n. 8995/2014
Richiama la necessità di una prova documentale specifica nell'ambito dell'accertamento sintetico.
Cass. n. 25104/2014
Conferma che il contribuente deve dimostrare sia la disponibilità delle somme sia la loro concreta idoneità a giustificare il maggior reddito presunto.
Cass. n. 14885/2015
Ribadisce che la prova deve riguardare anche la durata del possesso delle disponibilità finanziarie.
Cass. n. 22944/2015
Esclude che la mera indicazione di redditi dichiarati o di generiche disponibilità patrimoniali sia sufficiente a spiegare una specifica spesa incrementativa.
Cass. n. 1332/2016
Conferma l'onere del contribuente di dimostrare il nesso concreto tra redditi esenti o soggetti a ritenuta e finanziamento dell'incremento patrimoniale.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, il contribuente può superare la presunzione fiscale solo fornendo una prova documentale precisa e verificabile della provenienza delle somme.
- Non basta dimostrare di aver percepito redditi esenti o già tassati: occorre provare anche l'entità, la disponibilità nel periodo rilevante e la durata del possesso.
- Per giustificare una spesa patrimoniale, deve essere dimostrato il collegamento concreto tra le somme disponibili e la specifica spesa contestata.
- La disponibilità di altri redditi dichiarati non è automaticamente idonea a giustificare l'incremento patrimoniale se il contribuente invoca, come causa esimente, redditi esenti o soggetti a ritenuta.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre documentazione bancaria, contratti, ricevute e ogni elemento cronologico utile a ricostruire l'origine e l'impiego delle somme.
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